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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9585/2025 del 30-09-2025

principi giuridici

Il docente a tempo determinato che non abbia fruito delle ferie ha diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne, informandolo della perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità in caso contrario.

L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, il quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità Sostitutiva Ferie: Tutela del Precariato Scolastico e Obblighi Informativi del Datore di Lavoro


La recente pronuncia del Tribunale di Roma affronta la questione del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte del personale docente precario, assunto con contratti a termine fino al termine delle attività didattiche. La vicenda trae origine dal ricorso di un docente che, avendo prestato servizio con contratti a tempo determinato in diversi anni scolastici, lamentava il mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non fruiti durante tali periodi.
Il Tribunale, richiamando la normativa nazionale e, soprattutto, i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE. Tale direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alla relativa indennità sostitutiva, senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come il datore di lavoro, in questo caso il Ministero dell'Istruzione, abbia l'onere di dimostrare di aver invitato il docente a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandolo espressamente della perdita del diritto in caso contrario. Tale onere probatorio non è stato assolto nel caso di specie, in quanto il Ministero non ha allegato né dimostrato di aver adempiuto a tale obbligo informativo.
Di conseguenza, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del docente all'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti, condannando il Ministero al pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi legali. La sentenza ribadisce, quindi, l'importanza della corretta informazione e della tutela dei diritti del personale precario della scuola, in linea con i principi di non discriminazione e di effettività del diritto alle ferie sanciti dall'ordinamento comunitario.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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