TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 9702/2025 del 29-06-2025
principi giuridici
Il proprietario di un immobile che esegue lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni cagionati ad altro immobile, qualora sia accertato il nesso causale tra i lavori eseguiti e i danni lamentati.
In caso di accertamento di responsabilità per danni a immobile derivanti da lavori di ristrutturazione, il risarcimento è liquidato in misura pari al costo dei lavori necessari per l'eliminazione degli inconvenienti, oltre rivalutazione ed interessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Civile per Danni da Ristrutturazione: Onere Probatorio e Nesso Causale
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di responsabilità civile derivante da presunti danni causati da lavori di ristrutturazione. Un soggetto, proprietario di un immobile, ha citato in giudizio diversi convenuti, tra cui il proprietario di un appartamento sovrastante, i condomini e le imprese coinvolte nei lavori di rifacimento della facciata condominiale, lamentando danni al proprio appartamento a seguito di tali interventi.
L'attore sosteneva che i lavori, eseguiti a partire dal novembre 2018, avessero provocato crepe sui muri, rottura di soglie in marmo e schizzi di tinteggiatura. In particolare, attribuiva i danni sia alle "scosse e vibrazioni" derivanti dalla ristrutturazione dell'appartamento del vicino, sia ai lavori di rifacimento della facciata condominiale.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa istruttoria, comprensiva di interrogatori formali, escussione di testimoni e una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha parzialmente accolto la domanda. Il giudice ha ritenuto provato il nesso causale tra i danni all'immobile dell'attore e i lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento sovrastante. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le testimonianze che confermavano le vibrazioni e le "scosse" durante i lavori, nonché le conclusioni del CTU, il quale, pur escludendo un nesso causale diretto, aveva riconosciuto che le lesioni potevano essere state causate da "vibrazioni per percussioni su pareti o pavimenti contigui".
Il Tribunale ha però rigettato la domanda nei confronti degli altri convenuti, ritenendo non provato il nesso causale tra i danni lamentati e i lavori di rifacimento della facciata condominiale. In particolare, il CTU aveva accertato solo la presenza di "alcune macchie puntiformi di vernice" nel pavimento antistante l'ingresso, non valutabili in termini di danno.
La sentenza si sofferma, quindi, sull'importanza dell'onere probatorio in materia di responsabilità civile. L'attore, infatti, è stato in grado di dimostrare il nesso causale tra i lavori eseguiti nell'appartamento sovrastante e i danni al proprio immobile, attraverso una serie di elementi probatori convergenti. Al contrario, non è riuscito a fornire una prova sufficiente del nesso causale tra i lavori di rifacimento della facciata e i danni lamentati, con conseguente rigetto della domanda nei confronti degli altri convenuti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.