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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 2123/2026 del 10-02-2026

principi giuridici

Il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis si trasmette ai discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, indipendentemente dai limiti alla trasmissione per linea femminile previsti dalla legislazione previgente.

L'inerzia dell'amministrazione nel definire la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, protrattasi per un tempo irragionevole, equivale a diniego e legittima il ricorso all'autorità giudiziaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis a Fronte dell'Inerzia Consolare


La pronuncia in commento affronta la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a favore di soggetti residenti all'estero, discendenti da un avo italiano emigrato. Nel caso di specie, i ricorrenti, di origine brasiliana, hanno adito il Tribunale di Roma al fine di vedersi riconosciuto lo status di cittadini italiani in virtù della discendenza da un loro antenato nato in Italia e successivamente emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. La linea di discendenza è stata debitamente documentata dai ricorrenti.
Il Ministero dell'Interno, pur non contestando la fondatezza della pretesa, si è costituito in giudizio chiedendo la compensazione delle spese legali. Il Tribunale ha accertato che la trasmissione della cittadinanza è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti al momento della nascita dei discendenti, senza che vi fossero state interruzioni nella linea di trasmissione per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Tuttavia, il fulcro della decisione risiede nell'accertamento dell'inerzia dell'Amministrazione nel dare seguito alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza presentata dai ricorrenti al Consolato Generale d'Italia competente per territorio. Il Tribunale ha preso atto delle lunghe liste d'attesa presso la rappresentanza diplomatica, quantificando in circa dieci anni il tempo stimato per il solo esame preliminare delle domande. Tale lasso temporale è stato considerato dal giudice come un vero e proprio diniego di fatto del diritto vantato dai richiedenti, giustificando pertanto il ricorso alla tutela giurisdizionale.
In definitiva, il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, dichiarandoli cittadini italiani e ordinando al Ministero dell'Interno di procedere con le relative trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del ritardo dell'Amministrazione dovuto all'oggettiva difficoltà di gestire l'elevato numero di richieste.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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