TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 5509/2026 del 11-05-2026
principi giuridici
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, spettante al personale docente a tempo determinato, non può essere automaticamente escluso in assenza di una previa verifica che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, mediante un'adeguata informazione circa le modalità e i tempi di fruizione e le conseguenze del mancato godimento. L'onere della prova di tale adempimento informativo incombe sul datore di lavoro.
I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, a titolo di indennità per ferie non godute, sono assistiti unicamente dagli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria, in virtù del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi che permane nel settore dell'impiego pubblico.
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testo integrale
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sintesi e commento
Diritto alle ferie non godute: il Tribunale di Roma si allinea alla giurisprudenza europea e di legittimità per i docenti a tempo determinato
Il Tribunale di Roma, con una recente pronuncia della III Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di una docente a tempo determinato, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute. La sentenza si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia a livello europeo che nazionale, che mira a tutelare il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite, anche per il personale precario della scuola.
Il caso in esame vedeva una docente, assunta con successivi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, lamentare di non aver potuto fruire delle ferie maturate e di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, la relativa indennità sostitutiva. La ricorrente ha invocato la violazione del principio comunitario di non discriminazione tra personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, chiedendo la disapplicazione della normativa interna contraria e il riconoscimento del suo diritto alla monetizzazione delle ferie. Il Ministero, pur regolarmente notificato, è rimasto contumace.
Il giudice del lavoro ha ritenuto il ricorso fondato, ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. Inizialmente, il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva stabilito che le ferie del personale delle pubbliche amministrazioni dovessero essere obbligatoriamente fruite e non dessero luogo a trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2016, ha precisato che tale divieto non si applica quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per cause non imputabili, come la malattia, per non vanificare il diritto inderogabile alle ferie.
Successivamente, la legge n. 228 del 2012 ha introdotto una disciplina speciale per il personale della scuola, prevedendo che i docenti fruiscano delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Il comma 55 di tale legge ha poi specificato che la disciplina del decreto-legge n. 95/2012 non si applica al personale supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruirne.
Il punto cruciale della decisione risiede nell'interpretazione di tale normativa interna alla luce del diritto dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con diverse pronunce, ha chiarito che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che preveda la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non ha preventivamente posto il lavoratore in condizione di esercitare tale diritto. In particolare, il datore di lavoro ha l'onere di informare il lavoratore, anche formalmente, della possibilità di fruire delle ferie e delle conseguenze della mancata fruizione.
La Corte di Cassazione italiana si è allineata a tali principi, affermando che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto. La Suprema Corte ha altresì precisato che il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso specifico, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, essendo rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto all'obbligo di informare la docente sulle modalità di fruizione delle ferie e sulle conseguenze della loro mancata fruizione. Non è emersa, inoltre, alcuna evidenza della fruizione di giorni di ferie al di fuori dei periodi di sospensione. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente, condannando il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva per i 50,40 giorni di ferie maturate e non godute, quantificati in ### 3.339,39, oltre agli interessi legali. La quantificazione è stata effettuata riparametrando i giorni di ferie spettanti a un docente a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio prestati dalla ricorrente.
La sentenza ribadisce, dunque, un principio fondamentale di tutela del lavoratore, sottolineando l'importanza dell'obbligo informativo del datore di lavoro in merito al diritto alle ferie, un diritto che, anche nel contesto del lavoro pubblico a tempo determinato, non può essere vanificato senza un'adeguata compensazione economica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.