TRIBUNALE DI ROVIGO
Sentenza n. 949/2023 del 09-11-2023
principi giuridici
Nel contratto di appalto, ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, non è sufficiente la mera denuncia dei vizi o la richiesta di risoluzione degli stessi, ma è necessario che l'atto contenga l'esplicitazione di una pretesa risarcitoria e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato.
La consegna dell'opera e la sua accettazione, anche tacita, libera l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere fatti valere in sede di verifica o collaudo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accettazione dell'Opera e Prescrizione dell'Azione: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Rovigo
La pronuncia del Tribunale di Rovigo affronta una controversia relativa a presunti vizi riscontrati in lavori di ristrutturazione edilizia, in particolare nella fornitura e posa in opera di infissi e serramenti. Il proprietario dell'immobile aveva citato in giudizio la società esecutrice dei lavori, lamentando difetti e chiedendo il risarcimento dei danni. La società convenuta si è difesa eccependo, tra le altre cose, la prescrizione dell'azione e l'avvenuta accettazione dell'opera.
Il Tribunale, dopo aver qualificato il contratto intercorso tra le parti come appalto e non come compravendita, ha esaminato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. In particolare, il giudice ha valutato se le comunicazioni inviate dal committente alla società appaltatrice potessero essere considerate atti interruttivi della prescrizione. Il Tribunale ha rilevato che tali comunicazioni, pur segnalando i vizi riscontrati, non contenevano una formale richiesta di risarcimento danni, elemento necessario per configurare un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere il termine prescrizionale. Di conseguenza, l'azione promossa dal committente è stata ritenuta prescritta, in quanto avviata oltre il termine biennale previsto dall'articolo 1667 del codice civile, decorrente dalla data di consegna dell'opera.
Ulteriore elemento decisivo nella decisione del Tribunale è stata la presenza di un documento di accettazione dell'opera, sottoscritto dal committente. Il giudice ha evidenziato che l'accettazione dell'opera libera l'appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi e riconoscibili al momento della verifica, a meno che non siano stati dolosamente taciuti. Nel caso specifico, il committente non aveva contestato la validità del documento di accettazione né aveva allegato che i vizi lamentati fossero occulti. Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda risarcitoria è stata respinta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.