TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 701/2018 del 09-03-2018
principi giuridici
Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c. a carico del convenuto che abbia formulato domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, preclusione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta reconventio reconventionis).
Il riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c. non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma ha soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, con la conseguenza che incombe all'autore della dichiarazione l'onere di dimostrare l'insussistenza del rapporto di debito sottostante.
La clausola risolutiva espressa non rientra tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 c.c. e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Le rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi, per essere valide, devono essere rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o transigere sui medesimi.
L'agente che pretenda il diritto alle provvigioni è tenuto a fornire la prova sia dell'affare concluso per conto del preponente sia che lo stesso affare è andato a buon fine oppure che la mancata esecuzione è dipesa da causa imputabile al preponente.
In tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente a tale condotta l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti, purché concorrano altri elementi di prova.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Riconoscimento di Debito e Onere della Prova nel Contratto di Agenzia: Un'Analisi della Sentenza del Tribunale di Salerno
La pronuncia del Tribunale di Salerno affronta una controversia complessa derivante da un rapporto di agenzia, in cui una società (di seguito, la Società) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un agente (di seguito, l'Agente) per il mancato versamento di somme incassate da clienti. L'Agente si opponeva al decreto, contestando l'esistenza del debito e avanzando una domanda riconvenzionale per il pagamento di provvigioni, indennità di preavviso, indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Società, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nel rito del lavoro, impone al convenuto che proponga domanda riconvenzionale di chiedere la fissazione di una nuova udienza, a pena di decadenza.
Nel merito, il giudice ha esaminato le due scritture private su cui si fondava il decreto ingiuntivo. Nella prima, l'Agente riconosceva un debito verso la Società a seguito di contestazioni relative a spedizioni di merce. L'Agente contestava la validità di tale riconoscimento, sostenendo che l'accordo era stato trasmesso al solo fine di farlo sottoscrivere a un cliente. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che l'Agente non avesse fornito prova sufficiente a superare la presunzione di esistenza del debito derivante dalla scrittura, gravando su di lei l'onere di dimostrare l'insussistenza del rapporto sottostante.
La seconda scrittura privata riguardava materiale fatturato a un cliente, ma consegnato presso un recapito diverso, e assegni versati a credito di altri clienti. L'Agente contestava di aver mai sottoscritto tale documento, adducendo di essersi resa disponibile a ricevere la merce presso un distributore di benzina di sua conoscenza. Anche in questo caso, il Tribunale ha rilevato l'assenza di un formale disconoscimento della firma e ha ritenuto che l'Agente non avesse fornito prova idonea a superare la presunzione di debito, non avendo dimostrato di aver effettivamente consegnato la merce al cliente.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'Agente, il Tribunale ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto per giusta causa da parte della Società, a causa delle reiterate inadempienze dell'Agente, tra cui il mancato rispetto degli accordi contenuti nelle scritture private e l'invio di ordini inesistenti. Di conseguenza, ha negato il diritto dell'Agente alle indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.
Infine, il Tribunale ha esaminato la richiesta dell'Agente di pagamento delle provvigioni. Ha richiamato il principio secondo cui l'agente che pretenda il diritto alle provvigioni deve fornire la prova sia dell'affare concluso per conto del preponente sia che lo stesso affare è andato a buon fine oppure che la mancata esecuzione è dipesa da causa imputabile al proponente. Il Tribunale ha ritenuto che l'Agente non avesse fornito tale prova, né avesse contestato il prospetto delle provvigioni allegato dalla Società.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l'opposizione dell'Agente, confermando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando la domanda riconvenzionale. Ha compensato le spese processuali tra le parti, data la particolarità della questione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.