blog dirittopratico

3.874.290
documenti generati

v5.856
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 2299/2020 del 24-09-2020

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto creditore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., assolve l'onere probatorio gravante su di esso mediante la produzione in atti della polizza fideiussoria, del decreto di revoca del finanziamento, della copia del bonifico di avvenuto pagamento e della corrispondenza intercorsa.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione costituisce nullità relativa, sanabile qualora il vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia, ovvero per rinnovazione, qualora il contraddittorio sia recuperato dal giudice con la rimessione in termini delle parti per formulare osservazioni.

Nel processo civile, ai fini della prova, si applica il principio del "più probabile che non", inteso nell'accezione di probabilità scientifica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Valore Probatorio della Consulenza Grafologica e Onere della Prova nell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo


La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, incentrato sulla contestazione della sottoscrizione di una polizza fideiussoria. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto, in qualità di fideiussore, per il pagamento di una somma di denaro a favore di una compagnia assicurativa, a seguito della revoca di un finanziamento garantito dalla polizza e del successivo fallimento della società beneficiaria.
L'opponente contestava la validità del titolo esecutivo, negando di aver mai sottoscritto la polizza fideiussoria posta a fondamento della pretesa creditoria. La compagnia assicurativa, opposta, si costituiva in giudizio, insistendo sulla validità della polizza e sulla responsabilità del garante.
Il Tribunale, al fine di dirimere la controversia, ha disposto una consulenza grafologica d'ufficio per accertare l'autenticità della firma apposta sulla polizza. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver espletato le opportune verifiche, ha concluso, con un elevato grado di probabilità, che la firma in contestazione era riconducibile alla mano dell'opponente.
Il giudice, nel valutare le risultanze della consulenza grafologica, ha sottolineato come, nel diritto civile, viga il principio del "più probabile che non", inteso come probabilità scientifica, e non quello della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Ha altresì evidenziato che le operazioni peritali erano state condotte nel rispetto del contraddittorio tra le parti, con l'utilizzo di documenti comparativi originali e di origine certa, e che la relazione di consulenza aveva esaminato approfonditamente i profili tecnici della controversia, motivando ampiamente le conclusioni formulate.
Il Tribunale ha rigettato le contestazioni sollevate dall'opponente in merito all'espletamento della consulenza tecnica, rilevando che la parte non aveva tempestivamente nominato un proprio consulente di parte e che, comunque, le eventuali irregolarità procedurali erano state sanate dalla rimessione in termini per formulare osservazioni critiche alla perizia.
Inoltre, il giudice ha richiamato il principio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisce per l'adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la compagnia assicurativa avesse assolto l'onere probatorio su di essa gravante, producendo in atti la polizza fideiussoria, il decreto di revoca del finanziamento, la prova dell'avvenuto pagamento alla regione e la corrispondenza intercorsa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25412 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.004 secondi in data 18 maggio 2026 (IUG:YY-02C087) - 2878 utenti online