TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 2299/2020 del 24-09-2020
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto creditore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., assolve l'onere probatorio gravante su di esso mediante la produzione in atti della polizza fideiussoria, del decreto di revoca del finanziamento, della copia del bonifico di avvenuto pagamento e della corrispondenza intercorsa.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione costituisce nullità relativa, sanabile qualora il vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia, ovvero per rinnovazione, qualora il contraddittorio sia recuperato dal giudice con la rimessione in termini delle parti per formulare osservazioni.
Nel processo civile, ai fini della prova, si applica il principio del "più probabile che non", inteso nell'accezione di probabilità scientifica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Valore Probatorio della Consulenza Grafologica e Onere della Prova nell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo
La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, incentrato sulla contestazione della sottoscrizione di una polizza fideiussoria. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto, in qualità di fideiussore, per il pagamento di una somma di denaro a favore di una compagnia assicurativa, a seguito della revoca di un finanziamento garantito dalla polizza e del successivo fallimento della società beneficiaria.
L'opponente contestava la validità del titolo esecutivo, negando di aver mai sottoscritto la polizza fideiussoria posta a fondamento della pretesa creditoria. La compagnia assicurativa, opposta, si costituiva in giudizio, insistendo sulla validità della polizza e sulla responsabilità del garante.
Il Tribunale, al fine di dirimere la controversia, ha disposto una consulenza grafologica d'ufficio per accertare l'autenticità della firma apposta sulla polizza. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver espletato le opportune verifiche, ha concluso, con un elevato grado di probabilità, che la firma in contestazione era riconducibile alla mano dell'opponente.
Il giudice, nel valutare le risultanze della consulenza grafologica, ha sottolineato come, nel diritto civile, viga il principio del "più probabile che non", inteso come probabilità scientifica, e non quello della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Ha altresì evidenziato che le operazioni peritali erano state condotte nel rispetto del contraddittorio tra le parti, con l'utilizzo di documenti comparativi originali e di origine certa, e che la relazione di consulenza aveva esaminato approfonditamente i profili tecnici della controversia, motivando ampiamente le conclusioni formulate.
Il Tribunale ha rigettato le contestazioni sollevate dall'opponente in merito all'espletamento della consulenza tecnica, rilevando che la parte non aveva tempestivamente nominato un proprio consulente di parte e che, comunque, le eventuali irregolarità procedurali erano state sanate dalla rimessione in termini per formulare osservazioni critiche alla perizia.
Inoltre, il giudice ha richiamato il principio, affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisce per l'adempimento deve solo provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la compagnia assicurativa avesse assolto l'onere probatorio su di essa gravante, producendo in atti la polizza fideiussoria, il decreto di revoca del finanziamento, la prova dell'avvenuto pagamento alla regione e la corrispondenza intercorsa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.