TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 1048/2022 del 28-03-2022
principi giuridici
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante può opporre al creditore beneficiario le eccezioni di nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso e l'exceptio doli generalis.
In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la nullità dei contratti stipulati "a valle" in conformità ad uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, concluso "a monte", deve essere provata mediante la produzione in giudizio del provvedimento dell'autorità garante che ha accertato l'intesa restrittiva e dello schema contrattuale ritenuto anticoncorrenziale.
La mancata riassunzione del processo interrotto da parte del socio di una società di persone estinta per cancellazione dal registro delle imprese implica la rinuncia tacita ai diritti di credito litigiosi illiquidi derivanti dal possibile accoglimento delle domande giudiziali proposte dalla società.
Affinché possa validamente realizzarsi la cessione dei crediti "in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), è necessario che ricorrano cumulativamente due adempimenti pubblicitari, ovvero l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione Omnibus e Validità delle Garanzie: Un'Analisi alla Luce della Giurisprudenza
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda legata a contratti bancari e fideiussioni, in cui un soggetto, nella sua qualità di garante di una società, si oppone a un decreto ingiuntivo e contesta la validità dei contratti di conto corrente e finanziamento stipulati dalla società con un istituto di credito. Il garante solleva diverse eccezioni, tra cui l'applicazione di interessi usurari, l'anatocismo, la nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto e la concessione abusiva di credito da parte della banca.
Il Tribunale, dopo aver riunito i procedimenti, si è pronunciato sulla legittimazione ad agire e sulla fondatezza delle pretese avanzate dal garante. In particolare, è stata esaminata la questione della legittimazione della società cessionaria del credito ad agire in giudizio, rilevando la mancata prova dell'avvenuta iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, requisito essenziale per la validità della cessione "in blocco" ai sensi del Testo Unico Bancario.
Un punto centrale della decisione riguarda la natura della fideiussione prestata dal garante. Il Tribunale ha qualificato la garanzia come "autonoma", in quanto contenente una clausola di pagamento "a prima richiesta", che limita le eccezioni opponibili dal garante al creditore. Tale qualificazione ha avuto un impatto significativo sull'ammissibilità delle contestazioni sollevate dal garante, precludendo la possibilità di eccepire vizi inerenti ai rapporti debitori principali garantiti, ad eccezione di quelli relativi all'usurarietà e all'anatocismo.
Il Tribunale ha poi analizzato nel merito le contestazioni relative all'applicazione di interessi usurari e all'anatocismo, ritenendole infondate sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha escluso la presenza di tali vizi nei contratti in questione.
Un ulteriore motivo di contestazione sollevato dal garante riguardava la presunta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi allo schema predisposto dall'ABI e contenenti clausole restrittive della concorrenza. Il Tribunale ha rigettato tale eccezione, rilevando la mancata produzione in giudizio dell'accordo ABI e del provvedimento della Banca d'Italia che ne sanciva il contrasto con le regole della concorrenza, elementi necessari per accertare la fondatezza della pretesa nullità.
Infine, il Tribunale ha esaminato la questione della concessione abusiva di credito, ritenendola irrilevante nel caso di specie, in quanto il garante, nella sua qualità di amministratore della società debitrice, era a conoscenza delle difficoltà economiche e finanziarie della stessa al momento della concessione del credito.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato le domande del garante, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannando il garante al pagamento delle spese di lite. La sentenza offre un'interessante analisi della disciplina delle fideiussioni omnibus e dei limiti all'opponibilità delle eccezioni da parte del garante autonomo, nonché dei requisiti necessari per accertare la nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.