TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 1193/2022 del 30-06-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'erronea proposizione dell'opposizione con atto di citazione anziché con ricorso non determina l'inammissibilità dell'atto, qualora il deposito in cancelleria avvenga nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., operando il principio di conversione degli atti processuali.
Ai fini della tempestività del deposito telematico, rileva la data di generazione della ricevuta di avvenuta consegna (### da parte del sistema informatico, attestante il completamento dell'invio nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tardività dell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Rilevanza del Deposito Telematico
La pronuncia del Tribunale di Salerno affronta il tema della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dal deposito telematico.
Nel caso di specie, un soggetto ingiunto al pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali proponeva opposizione avverso il decreto, eccependo la prescrizione del credito e vizi procedurali. L'### opposta eccepiva, tra le altre cose, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente proposta con atto di citazione anziché con ricorso, la tempestività si valuta in base alla data di iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto, e non alla data di notifica alla controparte.
Il Tribunale ha inoltre esaminato la questione del deposito telematico, evidenziando come il perfezionamento del deposito, ai fini della tempestività, si verifichi con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (la seconda delle quattro ricevute PEC rilasciate dal sistema). Nel caso in esame, il deposito del ricorso in opposizione era avvenuto oltre il termine perentorio di legge, rendendo l'opposizione inammissibile.
Pertanto, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.