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TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 1287/2022 del 12-07-2022
principi giuridici
L'accordo di conciliazione sindacale, non impugnato, con il quale il lavoratore dichiara di aver ricevuto quanto di sua spettanza e di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi ragione e/o motivo relativamente al rapporto di lavoro intercorso, preclude l'ammissibilità della domanda giudiziale avente ad oggetto i medesimi diritti, in assenza di specifica domanda di annullamento del predetto accordo.
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sintesi e commento
Valore Vincolante della Conciliazione Sindacale: Limiti all'Impugnabilità e Tutela del Lavoratore
La pronuncia del Tribunale di Salerno affronta un tema centrale nel diritto del lavoro: la validità e l'efficacia degli accordi di conciliazione stipulati in sede sindacale. La vicenda trae origine da una pretesa avanzata da una lavoratrice, la quale, dopo aver sottoscritto un accordo conciliativo con la società datrice di lavoro, ha adito l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro e ottenere il pagamento di differenze retributive.
La società convenuta si è difesa eccependo l'esistenza di un accordo di conciliazione stragiudiziale, mai impugnato, nel quale la lavoratrice dichiarava di aver ricevuto tutte le somme dovute e di non avere ulteriori pretese. Il Tribunale, nel valutare la questione, ha richiamato il principio cardine dell'articolo 2113 del codice civile, che disciplina l'impugnabilità delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
La norma prevede un'eccezione a tale regime di impugnabilità per le conciliazioni intervenute in sede protetta, ovvero davanti al giudice, alle commissioni di conciliazione presso l'ufficio del lavoro o, appunto, in sede sindacale. La ratio di tale eccezione risiede nella presunzione che, in tali contesti, la volontà del lavoratore sia espressa in modo più consapevole e libero, grazie all'assistenza di un soggetto terzo qualificato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l'accordo di conciliazione era stato effettivamente sottoscritto con l'assistenza di un rappresentante sindacale, circostanza che, in linea di principio, ne precluderebbe l'impugnabilità. Tuttavia, il giudice ha precisato che tale preclusione non è assoluta, potendo essere superata qualora si dimostri che, in concreto, il meccanismo di protezione del lavoratore non abbia operato efficacemente.
In altre parole, l'assistenza sindacale deve essere effettiva e non meramente formale, tale da consentire al lavoratore di comprendere pienamente la portata delle rinunce che sta effettuando e di esprimere una volontà libera e consapevole. Nel caso in esame, la lavoratrice non aveva formulato alcuna domanda di annullamento del verbale di conciliazione, né aveva allegato elementi idonei a dimostrare la mancanza di un'effettiva assistenza sindacale o la sussistenza di vizi del consenso.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l'accordo conciliativo fosse pienamente valido ed efficace, precludendo la possibilità di agire in giudizio per le stesse pretese oggetto della conciliazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della lavoratrice al pagamento delle spese di lite. La decisione ribadisce l'importanza della conciliazione sindacale come strumento di risoluzione delle controversie di lavoro, ma sottolinea, al contempo, la necessità di garantire un'effettiva tutela del lavoratore, verificando che l'assistenza sindacale sia stata reale e che la volontà del lavoratore sia stata espressa in modo libero e consapevole.
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