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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 1468/2022 del 27-09-2022

principi giuridici

La prova testimoniale del pagamento in contanti di somme eccedenti il limite di cui all'art. 2721 c.c. è ammissibile solo previa valutazione, da parte del giudice, delle ragioni per cui la parte non si sia procurata una documentazione scritta, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

In materia di prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, l'onere di dimostrare l'effettivo esborso grava sul datore di lavoro, non essendo sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto paga, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, salvo il caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente.

La sottoscrizione apposta dal lavoratore sulla busta paga con la formula "per ricevuta" attesta la mera consegna del documento, ma non anche l'effettivo pagamento delle somme in esso indicate, salvo che la sottoscrizione non sia apposta a titolo di quietanza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova del Pagamento della Retribuzione e Ammissibilità della Prova Testimoniale


La pronuncia del Tribunale di Salerno affronta una controversia in materia di lavoro relativa al mancato pagamento di differenze retributive. La lavoratrice ricorrente lamentava di non aver percepito integralmente la retribuzione dovuta, quantificando il credito in una determinata somma. La società resistente contestava la pretesa, affermando di aver corrisposto le somme dovute, in parte tramite bonifici bancari e in parte in contanti.
Il fulcro della decisione risiede nell'ammissibilità della prova testimoniale offerta dalla società per dimostrare i pagamenti effettuati in contanti. Il giudice, richiamando l'articolo 2721 del codice civile, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale, evidenziando come la deroga al divieto di prova testimoniale per contratti di valore superiore a una certa soglia sia subordinata a una valutazione concreta delle ragioni per cui la parte non si sia premurata di ottenere una documentazione scritta del pagamento. Nel caso di specie, la società non ha fornito una giustificazione plausibile per l'assenza di quietanze scritte, nonostante l'entità delle somme asseritamente versate in contanti.
Il Tribunale ha inoltre richiamato consolidati orientamenti della Corte di Cassazione in materia di onere della prova del pagamento della retribuzione. In particolare, è stato ribadito che la sottoscrizione delle buste paga da parte del lavoratore, anche con la formula "per ricevuta", non costituisce prova dell'effettivo pagamento, gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto versamento delle somme indicate. Solo la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali, come il CUD, può costituire quietanza degli importi ivi indicati.
In assenza di prova documentale idonea a dimostrare l'effettivo pagamento delle retribuzioni, il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice, condannando la società al pagamento delle somme richieste, oltre rivalutazione e interessi. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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