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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 1526/2022 del 02-05-2022

principi giuridici

È nullo il mandato a donare che attribuisca al mandatario la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione, in violazione dell'art. 778 c.c., con conseguente nullità della donazione effettuata in esecuzione di tale mandato.

Nel giudizio di nullità della donazione, la domanda di restituzione del bene donato non può essere accolta nei confronti del donatario che, successivamente alla donazione ma prima della domanda di restituzione, abbia alienato il bene a terzi in forza di un atto di divisione, difettando in tal caso la legittimazione passiva del convenuto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità della Donazione per Vizi nella Procura: Riflessi sulla Restituzione del Bene


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria e contrattuale, incentrata sulla validità di una donazione immobiliare. La controversia trae origine da un atto di donazione stipulato in virtù di una procura speciale ritenuta viziata dall'attrice, che ne ha chiesto la declaratoria di nullità.
Nel caso specifico, l'attrice, titolare di una quota di un fondo rustico, aveva conferito ad un soggetto una procura generale per l'amministrazione dei suoi beni. Successivamente, il fondo è stato oggetto di una donazione a favore del procuratore, realizzata in forza di una procura speciale rilasciata presso un consolato all'estero. L'attrice ha contestato la validità di quest'ultima procura, sostenendo la falsità della sua firma e, in generale, la mancanza della sua volontà di donare.
Il Tribunale ha accertato la sussistenza di plurime irregolarità formali nella procura speciale, rilevando violazioni delle norme che disciplinano l'attività notarile all'estero. In particolare, sono state riscontrate carenze nell'identificazione dei testimoni, omissioni di sottoscrizioni necessarie e modifiche al testo senza le formalità prescritte.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato la violazione dell'articolo 778 del Codice Civile, che vieta di attribuire al mandatario la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione. La procura in questione, infatti, conferiva al procuratore ampi poteri discrezionali, in contrasto con il carattere personalissimo dell'atto di donazione.
In conseguenza di tali vizi, il Tribunale ha dichiarato la nullità della procura speciale e, per derivazione, la nullità dell'atto di donazione. Tuttavia, la domanda di restituzione del bene, avanzata dall'attrice nei confronti del donatario, è stata dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha rilevato che, in epoca successiva alla donazione, era intervenuta una divisione ereditaria che aveva assegnato al donatario una quota diversa da quella oggetto della donazione contestata. Pertanto, il donatario non era più nella condizione di poter restituire la quota originaria, rendendo necessaria una previa impugnazione dell'atto di divisione.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice nei confronti del donatario e di un altro soggetto, ritenendo non provata l'esistenza di un accordo volto a raggirare l'attrice. È stata altresì rigettata l'eccezione di usucapione speciale del fondo sollevata dal donatario, per mancanza di prova della destinazione del fondo all'attività agraria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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