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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 1741/2022 del 28-10-2022

principi giuridici

La natura previdenziale ed assistenziale delle indennità relative a ferie, festività, gratifica natalizia, infortunio e malattia, azionate da una ### nei confronti di un datore di lavoro, radica la competenza territoriale del giudice del lavoro nel luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che agisce per il pagamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.c.

La legittimazione della ### a richiedere al datore di lavoro il pagamento delle somme che avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, cessa solo allorquando il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, costituendo tale pagamento una implicita revoca della delega.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accantonamenti per Ferie e Gratifiche: il Pagamento Diretto al Lavoratore non Sempre Libera il Datore di Lavoro


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una controversia tra una società e una cassa edile riguardante il pagamento di somme dovute a titolo di accantonamenti per ferie, festività e gratifiche natalizie. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cassa edile nei confronti della società, per il mancato versamento di tali accantonamenti.
La società si è opposta al decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi nel luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro. Nel merito, la società ha affermato di aver già provveduto a corrispondere direttamente ai dipendenti le somme relative agli accantonamenti, producendo quietanze firmate dai lavoratori.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che le pretese della cassa edile avessero una natura non solo retributiva, ma anche previdenziale e assistenziale. Di conseguenza, ha applicato il criterio di competenza territoriale previsto per gli enti che agiscono per il pagamento di contributi, individuando il Tribunale di ### come competente in ragione della sede della cassa edile.
Quanto al merito, il Tribunale ha ricordato che la cassa edile è legittimata a richiedere al datore di lavoro non solo il pagamento dei contributi, ma anche il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori. Tale legittimazione cessa solo quando il datore di lavoro abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme dovute. In tal caso, il pagamento diretto al lavoratore costituisce una implicita revoca della delega alla cassa edile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la società non avesse fornito una prova sufficiente del pagamento diretto ai lavoratori. Pur avendo prodotto quietanze firmate dai lavoratori, i testimoni ascoltati in giudizio non hanno dimostrato una piena consapevolezza dell'effettiva imputazione dei pagamenti e della loro integrale riferibilità alle quote che la datrice di lavoro avrebbe dovuto trattenere. I testimoni non sono stati in grado di ricordare l'epoca di ricezione delle somme e il momento in cui avrebbero sottoscritto le quietanze.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la società non aveva fornito la prova liberatoria dall'obbligo di pagamento e ha confermato il decreto ingiuntivo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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