TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 1827/2022 del 11-11-2022
principi giuridici
In materia di sanzioni disciplinari irrogate al personale docente, la sanzione della sospensione dall'insegnamento per un periodo superiore a un mese e fino a sei mesi, prevista dall'art. 495 del D.Lgs. n. 297/1994, presuppone la sussistenza di una particolare gravità delle infrazioni contestate o di un pregiudizio al regolare funzionamento della scuola, la cui esistenza deve essere specificamente motivata nel provvedimento sanzionatorio.
L'assenza del dipendente pubblico alle visite mediche di controllo domiciliare durante le fasce di reperibilità è giustificabile qualora il dipendente dimostri di essersi dovuto recare dal proprio medico curante o da un medico specialista per situazioni cogenti o tali da comportare adempimenti non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, fornendo la prova di non essersi potuto recare dal medico in orario diverso, in considerazione dell'orario di ambulatorio ovvero del tipo e gravità della patologia.
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testo integrale
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sintesi e commento
Sproporzionalità della sanzione disciplinare e valutazione delle assenze ingiustificate nel rapporto di lavoro pubblico
La pronuncia in esame affronta il tema della proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata a un dipendente pubblico, nello specifico un docente, a seguito di contestazioni relative a presunte assenze ingiustificate e mancate visite fiscali.
Il caso trae origine dall'impugnazione, da parte del docente, della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per sei mesi. La contestazione disciplinare si fondava su diverse assenze considerate ingiustificate e sulla mancata presenza a due visite fiscali.
Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza di alcune irregolarità nel comportamento del docente, ha ritenuto la sanzione irrogata sproporzionata rispetto alle condotte effettivamente accertate. In particolare, il giudice ha rilevato che alcune delle assenze contestate cadevano in giorni festivi o in giornate libere dall'insegnamento, sebbene non esonerassero il docente da altri impegni lavorativi. Quanto alle mancate visite fiscali, il Tribunale ha osservato che le giustificazioni presentate dal docente, pur supportate da certificazioni mediche, non dimostravano né la preventiva comunicazione all'amministrazione dell'impedimento, né l'assoluta urgenza delle visite, né l'impossibilità di effettuarle al di fuori delle fasce di reperibilità.
Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che, una volta escluse le assenze non rilevanti, le condotte effettivamente censurabili si riducevano a poche giornate di assenza ingiustificata e alla mancata presenza alle visite fiscali. In tale contesto, la sanzione della sospensione per sei mesi è apparsa eccessiva, non sussistendo elementi che giustificassero la "particolare gravità" o il "pregiudizio al regolare funzionamento della scuola" richiesti dalla normativa di riferimento per l'applicazione di una sanzione così severa. Il giudice ha ritenuto che le condotte contestate potessero, al più, essere sussunte nell'ipotesi della censura o della sospensione dall'insegnamento fino a un mese.
Pertanto, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per sei mesi e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di lite. La decisione si basa su un'attenta valutazione della proporzionalità tra la sanzione irrogata e le condotte effettivamente accertate, con particolare riguardo alla necessità di motivare adeguatamente la gravità della sanzione in relazione ai presupposti previsti dalla legge.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.