TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 1827/2022 del 11-11-2022
principi giuridici
In materia di sanzioni disciplinari irrogate al personale docente, la sanzione della sospensione dall'insegnamento per un periodo superiore a un mese e fino a sei mesi, prevista dall'art. 495 del D.Lgs. n. 297/1994, presuppone la sussistenza di una particolare gravità delle infrazioni contestate o di un pregiudizio al regolare funzionamento della scuola, la cui esistenza deve essere specificamente motivata nel provvedimento sanzionatorio.
L'assenza del dipendente pubblico alle visite mediche di controllo domiciliare durante le fasce di reperibilità è giustificabile qualora il dipendente dimostri di essersi dovuto recare dal proprio medico curante o da un medico specialista per situazioni cogenti o tali da comportare adempimenti non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, fornendo la prova di non essersi potuto recare dal medico in orario diverso, in considerazione dell'orario di ambulatorio ovvero del tipo e gravità della patologia.
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testo integrale
### n. 2732/22 R.G. Vissicchio c/o ### pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO §§§ Il Tribunale Civile di #### e ### nella persona del Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2732/2022 R.G. ###, discusso con scambio di note scritte ex art. 221 della legge n. 77/20 all'udienza del giorno 11.11.2022, avente ad oggetto: “### disciplinare conservativa”; e vertente tra ### rappresentato e difeso dall'avv. M. Bianchini del ### di ### in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in #### n. 15; Ricorrente e Ministero dell'### dell'### e della ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura in #### 58; Resistente SENTENZA N. _____/2022 OGGETTO ### disciplinare conservativa ###. 2732/22 ###. _______________ ###. _______________ n. 263/2022 R.### all'udienza del 11.11.2022 con scambio di note scritte ex art. 221 legge n. 77/20 Deposito minuta _________________ Pubblicazione in data __________________ ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 2 §§§ All'udienza di discussione del giorno 11.11.2022 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 221, comma IV, della legge n. 77/2020 e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi. RAGIONI DI FATTO E ### DELLA DECISIONE I. Con ricorso depositato in data ###, ### adiva il Tribunale di #### impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per mesi sei, irrogata con provvedimento in data ###, prot. AOOUSPSA n. 2901, e chiedeva di dichiarare illegittima la suddetta sanzione disciplinare, con vittoria delle spese di lite. Quindi, il Giudice del ### designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il Ministero resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto. Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 221 della legge n. 77/2020: indi, il Giudice del ### ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c. II. Il ricorso proposto da ### è in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione. Invero, in riferimento alle assenze nei giorni 6, 10, 13, 24 e 27 ottobre 2021 (ritenute ingiustificate nel provvedimento sanzionatorio impugnato ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 3 e nella contestazione disciplinare del 22.11.2021), va in primo luogo evidenziato che i giorni 10 e 24 ottobre cadono di domenica, come giustamente rilevato dalla parte ricorrente: è ben vero che tali giornate non sono comprese nelle certificazioni mediche prodotte dal ### all'### scolastico (cfr. la contestazione disciplinare in data ###), ma non è dato comprendere quale rilevanza ciò possa avere, dato che si tratta di giorni festivi. Invece, i giorni 6, 13 e 27 sono giorni lavorativi, ricadenti di mercoledì: trattasi del giorno libero del ricorrente, circostanza desumibile, pur in mancanza di documentazione agli atti, dalla stessa contestazione disciplinare, che evidenzia chiaramente tale circostanza. Tuttavia, pur trattandosi di giorno libero (da intendersi libero da ore di insegnamento, ma non dall'impegno lavorativo per il docente, da impiegare, eventualmente anche a casa, per la correzione di compiti o per organizzare le successive lezioni), tali assenze non sono state giustificate dal ### nelle certificazioni mediche trasmesse all'### scolastico, non essendo ricomprese nei giorni di assenza, pur trattandosi di giorni intermedi tra un periodo di assenza e l'altro per malattia: tanto è vero che tali giorni sono stati inseriti d'ufficio come assenza per malattia (cfr. contestazione disciplinare in data ###). In riferimento, poi, all'assenza dell'odierno ricorrente alle visite fiscali in data 14 e 25 ottobre 2021, va evidenziato che, pur avendo reso delle giustificazioni mediante l'esibizione delle certificazioni mediche dell'odontoiatra dott. ### (certificati in data ### e in data ###, all. 5 del fascicolo telematico di parte ricorrente), le stesse non appaiono convincenti, non avendo il ### dimostrato né la comunicazione preventiva all'### dell'impedimento né l'assoluta urgenza di dette visite né l'impossibilità di sottoporsi alle stesse in orario diverso da quello indicato per le fasce di reperibilità. In proposito, l'art. 55 septies, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente stabilisce che “### il dipendente debba allontanarsi ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 4 dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps”. Inoltre, come giustamente evidenziato dalla difesa del resistente ### la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che è giustificabile l'assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce di reperibilità nel caso di necessità di recarsi dal proprio medico curante o da un medico specialista, tuttavia a condizione che il lavoratore fornisca la prova di situazioni cogenti ovvero, comunque, tali da comportare adempimenti che non possono essere effettuati in ore diverse da quelle comprese nelle fasce orarie di reperibilità. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che in tal caso il lavoratore deve fornire la prova di non essersi potuto recare dal medico in orario diverso, in considerazione dell'orario di ambulatorio ovvero del tipo e gravità della patologia (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2390/1995; Cass. Civ., Sez. Lav., 7977/1993); e ha ulteriormente precisato che l'esigenza di recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale può valere a giustificare l'assenza al controllo soltanto se ricorra la duplice condizione: 1) dell'esistenza di una valida ragione di tale visita (aggravamento della malattia, nuovo sintomo, necessità di un controllo sul decorso della malattia); 2) dell'assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie ( Civ., Sez. Lav., n. 3639/1994; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10965/1995). Infine, quanto all'assenza contestata in data ###, la parte ricorrente ha affermato sia nel ricorso sia nella memoria in sede disciplinare di avere trasmesso in modalità telematica all'### scolastico E. Corbino il certificato medico attestante la patologia, con prognosi per il periodo 01.11/30.11.2021 (certificato indicato col numerodi protocollo 291196679): la parte resistente nulla ha ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 5 controdedotto in proposito nella memoria difensiva 8quindi, la circostanza è da considerarsi pacifica tra le part), sicché tale assenza dal lavoro deve reputarsi giustificata. In proposito, comunque, il Tribunale non può esimersi dall'evidenziare che agli atti non risulta depositato tale certificato medico, come si evince dall'esame del fascicolo telematico di parte (cfr. all. 5 del fascicolo telematico di parte ricorrente). Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può concludere affermando che effettivamente l'odierno ricorrente non ha giustificato le assenze dei giorni 6, 13 e 27 ottobre 2021, mercoledì, giorni liberi dalle ore di insegnamento, ma ricompresi fra due periodi di malattia; inoltre, è stato assente alle visite mediche in data 14 e 25 ottobre: trattasi di comportamenti che hanno evidentemente un rilievo di carattere disciplinare e che giustamente vanno sanzionati. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, la sanzione concretamente applicata (sospensione dall'insegnamento per mesi sei) appare sproporzionata rispetto alle condotte contestate, soprattutto se limitate alle giornate testé indicate. Infatti, le assenze ingiustificate, a questo punto, sono solo tre (non superiori a tre) e, quindi, non può, comunque, trovare applicazione il disposto dell'art. 55, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 16572001, pur richiamato espressamente nella contestazione disciplinare in data ### come presupposto del rilievo disciplinare. Inoltre, la sanzione concretamente applicata non si giustifica nemmeno alla luce del disposto degli artt. 492, 493, 494, 495 e 496 del D.Lgs. 297/1994, pur espressamente richiamati dal resistente ### nella memoria difensiva. Infatti, l'art. 492 stabilisce che: “1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 6 b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”. E i successivi articoli indicano i presupposti per l'applicazione delle singole sanzioni disciplinari. Art. 493 - Censura “1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”. Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese “1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”. Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi “1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità”. ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 7 Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi “1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo”. Orbene, posto che al caso di specie non è evidentemente applicabile la sanzione di cui all'art. 496, le condotte contestate al ricorrente ### anche alla luce della delimitazione dei comportamenti aventi effettivo rilievo disciplinare così come sopra indicati (cioè assenza in data 6, 13 e 27 ottobre e assenza alle visite mediche domiciliari in data 14 e 25 ottobre 2021), appaiono sussumibili nell'ipotesi più lieve prevista dall'art. 493, cioè la censura oppure, al più, nell'ipotesi prevista dall'art. 494, cioè la sospensione dall'insegnamento fino a un mese, con conseguente graduazione della concreta sanzione da applicare alle condotte di effettivo rilievo disciplinare, come sopra indicate e delimitate. Invero, ad avviso del Tribunale, non sarebbe applicabile nemmeno la sanzione di cui all'art. 495, cioè la sospensione fino a sei mesi (applicata nel caso di specie), non risultando né agli atti di causa né agli atti del ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 8 procedimento disciplinare la sussistenza della “particolare gravità” ovvero del “pregiudizio al regolare funzionamento della scuola”, presupposti ai quali la richiamata norma collega tale più grave sanzione. Peraltro, non a caso, nel provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare di mesi sei di sospensione in data ### (impugnata nel presente giudizio) non vengono nemmeno indicati e richiamati tali presupposti giustificativi e gli elementi che integrano gli stessi, né tantomeno vengono indicate le ragioni per le quali è stata applicata la misura massima della sanzione ivi prevista (sei mesi), essendosi limitato il Dirigente dell'### a menzionare genericamente la “grave responsabilità del docente Vissicchio” e la “gravità della mancanza”; infatti, nel provvedimento sanzionatorio si legge testualmente: “…………rilevata, quindi, alla luce di quanto espresso nelle memorie difensive, l'esistenza di elementi che inducono a riconsiderare le violazioni poste a base del procedimento disciplinare, rispetto alle quali il docente ### non può andare esente da gravi responsabilità; ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento disciplinare con l'irrogazione della sanzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza, applicando le previsioni di cui all'art. 495 del decreto legislativo 297/1994; decreta, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 495 del D.Lgs. n. 297/94, nei confronti del docente ### è inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per mesi sei”. In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare applicata. III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del Ministero resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali ### n. 2732/22 R.G. ### c/o ### pag. 9 vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I. P.Q.M. Il Tribunale Civile di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### nei confronti del ### con ricorso depositato in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione; e, per l'effetto: 2) Annulla la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per mesi sei, irrogata con provvedimento in data ###, prot. AOOUSPSA n. 2901; 3) Condanna il resistente Ministero al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in ### per compenso, oltre Iva e ### se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo. Così deciso in ### in data ###.Il Giudice
del ### dott. ### n. 2732/2022




sintesi e commento
Sproporzionalità della sanzione disciplinare e valutazione delle assenze ingiustificate nel rapporto di lavoro pubblico
La pronuncia in esame affronta il tema della proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata a un dipendente pubblico, nello specifico un docente, a seguito di contestazioni relative a presunte assenze ingiustificate e mancate visite fiscali.
Il caso trae origine dall'impugnazione, da parte del docente, della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per sei mesi. La contestazione disciplinare si fondava su diverse assenze considerate ingiustificate e sulla mancata presenza a due visite fiscali.
Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza di alcune irregolarità nel comportamento del docente, ha ritenuto la sanzione irrogata sproporzionata rispetto alle condotte effettivamente accertate. In particolare, il giudice ha rilevato che alcune delle assenze contestate cadevano in giorni festivi o in giornate libere dall'insegnamento, sebbene non esonerassero il docente da altri impegni lavorativi. Quanto alle mancate visite fiscali, il Tribunale ha osservato che le giustificazioni presentate dal docente, pur supportate da certificazioni mediche, non dimostravano né la preventiva comunicazione all'amministrazione dell'impedimento, né l'assoluta urgenza delle visite, né l'impossibilità di effettuarle al di fuori delle fasce di reperibilità.
Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che, una volta escluse le assenze non rilevanti, le condotte effettivamente censurabili si riducevano a poche giornate di assenza ingiustificata e alla mancata presenza alle visite fiscali. In tale contesto, la sanzione della sospensione per sei mesi è apparsa eccessiva, non sussistendo elementi che giustificassero la "particolare gravità" o il "pregiudizio al regolare funzionamento della scuola" richiesti dalla normativa di riferimento per l'applicazione di una sanzione così severa. Il giudice ha ritenuto che le condotte contestate potessero, al più, essere sussunte nell'ipotesi della censura o della sospensione dall'insegnamento fino a un mese.
Pertanto, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per sei mesi e condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di lite. La decisione si basa su un'attenta valutazione della proporzionalità tra la sanzione irrogata e le condotte effettivamente accertate, con particolare riguardo alla necessità di motivare adeguatamente la gravità della sanzione in relazione ai presupposti previsti dalla legge.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.