TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 189/2022 del 11-03-2022
principi giuridici
L'azione esercitata dai sindacati ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970 è distinta e autonoma rispetto alle azioni esercitate dai lavoratori a tutela dei propri diritti individuali, anche se colpiti dagli stessi comportamenti riconosciuti antisindacali con pronuncia del giudice, non potendo la prima esplicare efficacia di giudicato esterno nella diversa azione proposta dal lavoratore.
La testata giornalistica, quale segno distintivo dell'iniziativa editoriale, costituisce un mero elemento dell'azienda giornalistica e, in quanto bene immateriale, equiparabile al marchio, non può dare luogo, di per sé, a un trasferimento d'azienda o di parte di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.
La mera, parziale coincidenza degli assetti societari non è di per sé sufficiente, in assenza di ulteriori e più significativi elementi di riscontro, a dimostrare il carattere apparente e/o fittizio delle vicende traslative che hanno interessato le diverse società succedutesi nella titolarità della testata giornalistica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Trasferimento di Testata Giornalistica e Applicabilità dell'Articolo 2112 del Codice Civile: Un'Analisi Giurisprudenziale
La recente sentenza del Tribunale di ### affronta una complessa vicenda riguardante il trasferimento di una testata giornalistica e la conseguente applicabilità dell'articolo 2112 del Codice Civile, norma che disciplina il trasferimento d'azienda e la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di cessione.
Nel caso specifico, alcuni giornalisti professionisti avevano adito il giudice del lavoro lamentando la mancata applicazione dell'articolo 2112 del Codice Civile a seguito di una serie di operazioni societarie che avevano interessato la testata per cui lavoravano. I ricorrenti sostenevano che, nonostante i vari passaggi di proprietà e affitti d'azienda, l'attività editoriale legata alla pubblicazione del quotidiano era proseguita senza soluzione di continuità, con la sola eccezione del personale dipendente, illegittimamente escluso dal trasferimento. Chiedevano, pertanto, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ultima società coinvolta nella gestione della testata e il conseguente pagamento delle retribuzioni arretrate.
Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato il ricorso, basando la propria decisione su una serie di considerazioni. In primo luogo, il giudice ha escluso che l'ordinanza emessa in precedenza in un giudizio per condotta antisindacale potesse avere efficacia di giudicato nel caso in esame, sottolineando la diversità tra l'azione collettiva promossa dal sindacato e le azioni individuali dei lavoratori.
Nel merito, il Tribunale si è concentrato sulla determinazione dell'oggetto delle cessioni e dei trasferimenti intervenuti nel tempo, rilevando che i contratti stipulati si riferivano unicamente al passaggio di testata, dominio internet e marchio relativi al quotidiano. Il giudice ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di trasferimento d'azienda, secondo cui il ramo autonomo d'azienda deve essere inteso come un'entità economica organizzata in maniera stabile e funzionalmente autonoma, presupponendo una preesistente realtà produttiva. La cessione deve riguardare l'azienda nel suo insieme, intesa come un complesso organizzato di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici, e non i singoli beni che la compongono.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'oggetto dei trasferimenti fosse limitato ai soli beni immateriali (testata, marchio e siti web), senza che vi fosse stato un effettivo trasferimento dell'azienda nel suo complesso. La testata, infatti, è stata considerata un mero elemento dell'azienda giornalistica e, in quanto bene immateriale, non idonea a determinare, di per sé, un trasferimento d'azienda o di parte di essa.
Infine, il Tribunale ha escluso anche la sussistenza di un'interposizione fittizia nella gestione delle società che si sono succedute nell'affitto della testata, ritenendo che la mera coincidenza, anche parziale, degli assetti societari non fosse sufficiente a dimostrare il carattere apparente delle vicende traslative.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.