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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 21/2022 del 12-01-2022

principi giuridici

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio.

Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente onere di compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, mentre l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile ad un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo.

Costituisce prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente anche da un terzo, che, pur privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione.

Unico soggetto obbligato alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare è l'### laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice "adiectus solutionis causa", con conseguente difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale.

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto; qualora il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data, le spese del procedimento devono porsi a carico dell'ingiunto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Onere della Prova e Legittimazione Passiva in Materia di Assegni Familiari


La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società datrice di lavoro avverso un provvedimento che le intimava il pagamento di somme a titolo di retribuzioni non corrisposte, quattordicesima mensilità e assegni per il nucleo familiare.
Il lavoratore aveva ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di documentazione ritenuta insufficiente dal Tribunale, in particolare, la sola busta paga di marzo e un documento riepilogativo. L'azienda si opponeva, eccependo l'avvenuto pagamento delle mensilità contestate in data antecedente al ricorso per decreto ingiuntivo e contestando, altresì, la propria legittimazione passiva in relazione alla domanda di assegni familiari, sostenendo la competenza esclusiva dell'###
Il Tribunale, richiamando i principi generali in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di riparto degli oneri probatori nel rito del lavoro, ha accolto parzialmente l'opposizione.
Il giudice ha rilevato che, sebbene la società non avesse adempiuto pienamente all'obbligo di consegna dei prospetti paga, aveva comunque dimostrato di aver effettuato bonifici a favore del lavoratore per le mensilità contestate, in data anteriore al deposito del ricorso monitorio. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato l'illogicità della richiesta di ingiunzione per la mensilità di marzo, di cui il lavoratore conosceva l'importo, avendo ricevuto sia la busta paga che il relativo bonifico.
Quanto alla quattordicesima mensilità, il Tribunale ha accertato che il pagamento era avvenuto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo. In relazione alla mensilità di aprile, il lavoratore sosteneva di aver effettuato un numero di ore superiore a quelle riconosciute in busta paga, ma il giudice ha ritenuto insufficiente la prova fornita a supporto di tale affermazione.
In merito agli assegni per il nucleo familiare, il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui unico soggetto obbligato alla erogazione è l'###, con conseguente difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nelle controversie relative a tale prestazione previdenziale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una quota delle spese processuali, compensando la restante parte in ragione della parziale reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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