TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 2133/2022 del 15-12-2022
principi giuridici
Il distacco del lavoratore, anche se comunicato oralmente, non costituisce di per sé giusta causa di dimissioni, salvo che il lavoratore alleghi e provi il concreto pregiudizio subito a causa di tale condotta datoriale.
Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate tempestivamente dal lavoratore, sicché la comunicazione tardiva delle stesse, intervenuta a distanza di oltre due mesi dall'asserito comportamento illegittimo del datore di lavoro, determina la perdita del diritto all'indennità sostitutiva di preavviso.
In caso di dimissioni non sorrette da giusta causa, è legittima la trattenuta operata dal datore di lavoro in busta paga a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, qualora il lavoratore non abbia rispettato il termine di preavviso previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicabile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittimità del Recupero in Busta Paga dell'Indennità di Mancato Preavviso a Seguito di Dimissioni Non Supportate da Giusta Causa
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità del recupero, da parte del datore di lavoro, dell'indennità di mancato preavviso dalle spettanze finali di un dipendente dimissionario, contestando quest'ultimo la validità di tale trattenuta e rivendicando, al contrario, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, sul presupposto di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Il caso trae origine dall'opposizione presentata da una società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un suo ex dipendente per il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR). La società si difendeva eccependo di aver già corrisposto al lavoratore quanto dovuto a titolo di TFR, ma di aver operato una trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in ragione dell'allontanamento ingiustificato del dipendente dal posto di lavoro. Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, contestava la legittimità della trattenuta, sostenendo di essersi dimesso per giusta causa a seguito di un distacco ritenuto illegittimo e pericoloso per la sua salute e sicurezza. Il lavoratore, inoltre, avanzava domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione della società, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha preliminarmente accertato che la società aveva effettivamente corrisposto al lavoratore la somma dovuta a titolo di TFR, come risultante dal bonifico bancario e dal prospetto paga. Successivamente, il Tribunale si è concentrato sulla questione della legittimità della trattenuta operata dalla società a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. In proposito, il giudice ha richiamato l'articolo 2119 del codice civile, che disciplina le dimissioni per giusta causa, e ha sottolineato che è onere del lavoratore che si dimette per giusta causa allegare specificamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore non avesse fornito una prova sufficiente della sussistenza di una giusta causa di dimissioni. In particolare, il giudice ha ritenuto generiche le allegazioni del lavoratore in merito all'illegittimità del distacco e alla pericolosità del nuovo ambiente di lavoro. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il lavoratore aveva comunicato le dimissioni per giusta causa solo dopo oltre due mesi dall'allontanamento dal posto di lavoro, facendo venir meno il requisito dell'immediatezza. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che le dimissioni del lavoratore dovessero essere considerate come dimissioni ordinarie, soggette al regime del preavviso. Infine, il giudice ha accertato che il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro prevedeva un termine di preavviso di trenta giorni e che, pertanto, la trattenuta operata dalla società a titolo di indennità sostitutiva del preavviso era legittima. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale del lavoratore e ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.