TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 867/2022 del 13-05-2022
principi giuridici
In tema di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, il diritto alla rivalutazione contributiva, configurandosi come diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dal momento in cui il lavoratore ha consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto.
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione della domanda diretta ad ottenere la maggiorazione contributiva all'### e non di quella relativa all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione.
In tema di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, il termine decadenziale di cui all'art. 47, comma 5, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326 del 2003, concernente la presentazione della domanda all'### entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale attuativo, si riferisce esclusivamente alla domanda da presentare all'### e non anche alla domanda amministrativa da presentare all'###.
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testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento dei Benefici Previdenziali per Esposizione ad Amianto: Onere della Prova e Termini di Prescrizione
La pronuncia in esame affronta la complessa tematica del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/1992 in favore dei lavoratori esposti all'amianto. La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da tre ex dipendenti di una società operante nel settore della produzione di articoli igienico-sanitari, i quali lamentavano di aver subito un'esposizione prolungata a polveri e fibre di amianto durante il periodo lavorativo. I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva e la conseguente condanna dell'### all'erogazione delle prestazioni economiche.
L'### si costituiva in giudizio eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti. Il Tribunale, dopo aver riunito i tre giudizi e svolto attività istruttoria mediante l'escussione di testimoni e l'acquisizione di una consulenza tecnica svolta in un procedimento analogo, ha accolto parzialmente le domande.
Il Giudice ha preliminarmente richiamato i principi generali in materia, evidenziando come l'attribuzione della rivalutazione contributiva presupponga l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, derivante dalla presenza di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai limiti di legge. Ha inoltre ribadito che, in base all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare la specifica lavorazione svolta, l'ambiente in cui si è svolta e la presenza di polveri di amianto con valori superiori ai limiti di legge.
Analizzando le eccezioni sollevate dall'### il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto per uno dei ricorrenti. Il Giudice ha precisato che il diritto alla rivalutazione contributiva è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il lavoratore ha consapevolezza dell'esposizione all'amianto. Nel caso specifico, il ricorrente aveva presentato all'### una domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali oltre dieci anni prima dell'introduzione del giudizio, rendendo così il diritto prescritto.
Per quanto riguarda gli altri due ricorrenti, il Tribunale ha respinto le eccezioni di decadenza sollevate dall'### ritenendo tempestiva la presentazione della domanda amministrativa. Nel merito, il Giudice ha ritenuto provata l'esposizione qualificata all'amianto, sulla base delle testimonianze raccolte e delle risultanze della consulenza tecnica acquisita. In particolare, è emerso che i ricorrenti, in qualità di operai addetti alla lavorazione di prodotti igienico-sanitari, erano stati esposti al rischio di inalare fibre di amianto in misura superiore ai limiti di legge.
In conclusione, il Tribunale ha accolto i ricorsi di due dei tre lavoratori, dichiarando la sussistenza dell'esposizione all'amianto e condannando l'### alla rivalutazione contributiva e alla ricostituzione del trattamento pensionistico, con corresponsione delle differenze sui ratei arretrati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della complessità della materia e dell'evoluzione giurisprudenziale.
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