TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 106/2023 del 26-01-2023
principi giuridici
L'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del ### industria metalmeccanica 2012 e 2016, che disciplina l'elemento perequativo, è applicabile ai lavoratori dipendenti da società a controllo pubblico, qualora non sia stato preceduto da un tentativo di accordo sindacale volto al contenimento degli oneri contrattuali, né da un provvedimento della società controllata che ne escluda l'erogazione, in conformità ai principi di trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro.
La contestazione nel merito della spettanza delle somme richieste a titolo di elemento perequativo, da parte del debitore, rende inaccoglibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, implicando l'ammissione di non aver adempiuto all'obbligazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Elemento Perequativo nel Settore Metalmeccanico: Condizioni di Applicabilità e Vincoli delle Società Partecipate
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato la questione del diritto all'elemento perequativo previsto dall'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, del ### industria metalmeccanica 2012 e 2016, in un contesto particolare: quello di una società in house di una provincia, e quindi soggetta a vincoli specifici in quanto partecipata pubblica.
I ricorrenti, dipendenti o ex dipendenti della società, avevano chiesto il riconoscimento di tale elemento retributivo, sostenendo di averne diritto in base al citato articolo del ### La società resistente si era opposta, eccependo, in sintesi, che la retribuzione dei lavoratori non era composta esclusivamente da voci previste dal ### nazionale e che, in quanto società partecipata, era vincolata agli obiettivi programmatici imposti dalla ### di ###, che impedivano aumenti retributivi eccedenti i minimi contrattuali.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le pretese dei lavoratori. Il giudice ha innanzitutto analizzato il testo dell'art. 13 del ### metalmeccanico, individuando le due condizioni fondamentali per l'attribuzione dell'elemento perequativo: l'assenza di contrattazione di secondo livello in azienda e la percezione, da parte del dipendente, di una retribuzione composta esclusivamente da importi fissati dal ### nazionale.
Quanto alla prima condizione, il Tribunale ha rilevato che l'assenza di contrattazione di secondo livello non era contestata dalla società. In merito alla seconda, ha esaminato le buste paga dei ricorrenti, concludendo che la retribuzione percepita era effettivamente composta solo da voci previste dal ### di categoria. A tal proposito, ha precisato che i buoni pasto, pur evidenziati dalla società, non costituiscono un elemento della retribuzione normale, avendo natura di agevolazione assistenziale.
La questione più complessa riguardava la vincolatività degli obiettivi programmatici della ### di ###. Il Tribunale ha osservato che la norma invocata dalla società (art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016) era entrata in vigore solo nel settembre 2016 e non poteva quindi applicarsi retroattivamente agli anni precedenti. Inoltre, ha rilevato che le delibere della ### di ### non contenevano un divieto esplicito di applicare aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali.
Il giudice ha poi richiamato il comma 6 del medesimo art. 19, che impone alle società a controllo pubblico di garantire il perseguimento degli obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali "tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, in sede di contrattazione di secondo livello". Nel caso di specie, l'eliminazione dell'elemento perequativo era avvenuta per unilaterale decisione datoriale, senza un tentativo di accordo sindacale e senza neppure un preventivo provvedimento interno della società.
Il Tribunale ha quindi affermato che, pur non potendo ritenersi che il ricorso alla contrattazione di secondo livello sia una mera facoltà, è necessario aprire una trattativa con le organizzazioni sindacali prima di adottare un provvedimento unilaterale. La nozione di "oneri contrattuali", secondo il giudice, si riferisce a componenti ulteriori del costo del personale, quali incentivi, premi o indennità, e il loro contenimento deve comportare una concreta riduzione di costi.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che l'elemento perequativo potesse essere variato solo a seguito di un'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con un provvedimento unilaterale del datore di lavoro, adottato nel rispetto dei principi di trasparenza e prevedibilità delle condizioni di lavoro.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla società, rilevando che la contestazione nel merito della spettanza delle somme richieste implicava l'ammissione di non aver adempiuto all'obbligazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.