TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 1826/2023 del 27-04-2023
principi giuridici
1. Il contratto d'opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione, anche qualora questa agisca iure privatorum, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ad substantiam, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, mediante atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, non potendo la sua sussistenza ricavarsi da altri atti, quali la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico.
2. Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
3. Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre, la somma così liquidata interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità del Contratto con la Pubblica Amministrazione e Indennizzo per Ingiustificato Arricchimento
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda relativa a un contratto di prestazione d'opera professionale tra un'azienda sanitaria locale (###) e un professionista, poi deceduto, incaricato di svolgere attività di sorveglianza fisica e controllo qualità in ambito radiologico.
La controversia è nata a seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto dagli eredi del professionista per il pagamento di fatture emesse tra il 2010 e il 2013, relative alle prestazioni svolte. L'### si è opposta al decreto, eccependo, tra l'altro, la nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che, sebbene la fattura sia titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi.
Entrando nel merito, il giudice ha rilevato che l'### non aveva contestato l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera né l'effettiva esecuzione delle prestazioni, ma si era limitata a eccepire la nullità del contratto per difetto di forma scritta. A tal proposito, il Tribunale ha evidenziato come la giurisprudenza sia ferma nel ritenere che il contratto con la Pubblica Amministrazione è nullo se non redatto in forma scritta, anche se l'incarico trae origine da delibere della stessa amministrazione. Nel caso specifico, pur essendo stato conferito l'incarico al professionista tramite delibere dell'### e pur avendo questi svolto le prestazioni, il rapporto negoziale non era mai stato formalizzato per iscritto, rendendo nullo il contratto.
Tuttavia, gli eredi del professionista avevano avanzato, in via subordinata, una domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile. Il Tribunale, richiamando un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione, ha ritenuto ammissibile tale domanda, in quanto fondata sulla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Il giudice ha quindi accertato che il professionista aveva effettivamente svolto le prestazioni a favore dell'### subendo un depauperamento patrimoniale, mentre l'### si era arricchita fruendo dei servizi e risparmiando la spesa che avrebbe dovuto sostenere affidando l'incarico a terzi con un regolare contratto.
Per la quantificazione dell'indennizzo, il Tribunale ha fatto riferimento ai principi giurisprudenziali in materia, tenendo conto non solo dei costi sostenuti dal professionista, ma anche del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di impiegare il proprio tempo e le proprie risorse in altre attività. Inoltre, il giudice ha considerato che il professionista aveva praticato uno sconto sull'importo delle fatture per venire incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica dell'###
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo però la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento e condannando l'### al pagamento di una somma pari all'importo delle fatture, maggiorata degli interessi legali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.