TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 220/2023 del 16-01-2023
principi giuridici
È inammissibile la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. qualora l'attore, in qualità di garante, non abbia effettuato alcun pagamento in favore del creditore convenuto.
In tema di contratti di conto corrente bancario, è illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto in mancanza di pattuizione che ne indichi i criteri di determinazione delle modalità di calcolo.
In tema di fideiussione, grava sull'attore che agisce per la declaratoria di nullità della garanzia per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, mediante la produzione in giudizio del modello ABI del 2003 e del provvedimento della Banca d'### n. 55/2005.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale di un Contratto Bancario per Anatocismo e Commissioni Illegittime: l'Accoglimento Parziale della Domanda di un Fideiussore
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una complessa controversia in materia di contratti bancari, focalizzandosi in particolare sulla validità di un contratto di conto corrente e di un contratto di anticipo fatture, nonché sulle garanzie fideiussorie prestate a copertura delle obbligazioni derivanti da tali contratti.
La vicenda trae origine da un atto di citazione promosso da alcuni soggetti, nella loro qualità di fideiussori, nei confronti di una società finanziaria, cessionaria di crediti bancari. Gli attori contestavano la validità del contratto di conto corrente stipulato da una società terza, poi fallita, con l'istituto di credito originario, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici, commissioni non pattuite e condizioni economiche che, a loro dire, superavano i limiti consentiti dalla legge sull'usura. Di conseguenza, chiedevano l'accertamento della nullità parziale del contratto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La società finanziaria si costituiva in giudizio eccependo, tra le altre cose, la prescrizione delle pretese attoree, la mancanza di legittimazione attiva dei fideiussori e l'infondatezza nel merito delle contestazioni. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dei fideiussori al pagamento del saldo debitore dei conti correnti e di un finanziamento chirografario, garantiti dalle fideiussioni.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) contabile al fine di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nei contratti bancari.
Il Tribunale ha innanzitutto affrontato la questione della validità delle fideiussioni, contestata dagli attori per la prima volta nel corso del giudizio, in quanto ritenute conformi allo schema standardizzato predisposto dall'ABI (###) e, quindi, potenzialmente lesive della concorrenza. Il Giudice ha rigettato tale eccezione, rilevando che gli attori non avevano fornito la prova della conformità delle fideiussioni allo schema ABI, non avendo prodotto in giudizio né il modello ABI né il provvedimento della Banca d'### che aveva censurato tali schemi contrattuali.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto ammissibili le contestazioni dei fideiussori relative all'anatocismo, alla commissione di massimo scoperto e all'usurarietà degli interessi, in quanto eccezioni che potevano essere sollevate anche dal garante autonomo. Tuttavia, ha rigettato la contestazione relativa all'usurarietà degli interessi, ritenendola generica e non supportata da adeguata allegazione e prova.
Quanto all'anatocismo, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rilevato che nel contratto di conto corrente era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, in conformità alla normativa vigente all'epoca della stipulazione (successiva al 22/4/2000). Tuttavia, ha precisato che, a partire dal 1° gennaio 2014, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era divenuta illegittima per effetto di una modifica legislativa.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale ha accertato che nel contratto di conto corrente non erano stati indicati i criteri di determinazione delle modalità di calcolo, e che, a partire dal 2009, la normativa aveva vietato l'applicazione indiscriminata della commissione. Di conseguenza, il CTU non aveva applicato alcuna commissione di massimo scoperto nel ricalcolo del saldo del conto corrente.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda degli attori, rideterminando il saldo del conto corrente in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla banca.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale della banca, condannando i fideiussori al pagamento del saldo debitore dei conti correnti e del finanziamento chirografario, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, tenuto conto della rideterminazione del saldo del conto corrente operata a seguito dell'accoglimento parziale della domanda degli attori.
Le spese di lite sono state compensate per un terzo tra le parti, stante la parziale soccombenza reciproca, e poste per i restanti due terzi a carico dei fideiussori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.