TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 2264/2023 del 24-05-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'inadempimento dell'ente pubblico committente sia derivato dalla ritardata erogazione del finanziamento da parte dell'ente finanziatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare il committente dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo, quali interessi moratori e spese legali sostenute.
È inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall'articolo 167, comma 2, c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Finanziamenti Pubblici e Responsabilità Contrattuale negli Appalti: un Equilibrio Delicato
La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un Comune avverso un provvedimento che gli intimava il pagamento di una somma consistente a favore di una società a responsabilità limitata, a titolo di corrispettivo per lavori di efficientamento energetico eseguiti. Il Comune opponente eccepiva l'inesigibilità del credito, sostenendo che il pagamento era subordinato all'effettiva erogazione di fondi regionali destinati a finanziare l'intervento.
Nel corso del giudizio, il Comune ha chiamato in causa la ###, ente regionale preposto all'erogazione dei finanziamenti, chiedendone la condanna a manlevarlo da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti della società appaltatrice. La ### si è costituita eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, contestando la propria responsabilità, evidenziando di aver già erogato al Comune somme significative a valere sui fondi strutturali.
In corso di causa, il Comune e la società appaltatrice hanno raggiunto un accordo transattivo, definendo le rispettive posizioni creditorie e debitorie. Tale circostanza ha determinato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti originarie del giudizio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di dover comunque pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della ###. Il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ente regionale, in quanto tardiva. Nel merito, ha accolto la domanda di manleva, condannando la ### a rimborsare al Comune la somma versata alla società appaltatrice a titolo di interessi moratori e spese legali, in ragione del ritardo nell'erogazione dei fondi regionali che aveva determinato l'inadempimento del Comune.
La decisione si fonda sul principio secondo cui, in materia di appalti pubblici, l'ente committente è responsabile del tempestivo pagamento delle opere eseguite, anche qualora il finanziamento provenga da un soggetto terzo. Il ritardo nell'erogazione dei fondi da parte del finanziatore non esclude la responsabilità dell'ente committente, salvo che sussista una specifica convenzione che garantisca la tempestività dell'erogazione e la copertura dei rischi derivanti da eventuali ritardi. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il ritardo nell'erogazione dei fondi regionali era imputabile alla ###, con conseguente obbligo di manlevare il Comune dalle conseguenze economiche derivanti dall'inadempimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.