blog dirittopratico

3.828.485
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 2264/2023 del 24-05-2023

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'inadempimento dell'ente pubblico committente sia derivato dalla ritardata erogazione del finanziamento da parte dell'ente finanziatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare il committente dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo, quali interessi moratori e spese legali sostenute.

È inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall'articolo 167, comma 2, c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Finanziamenti Pubblici e Responsabilità Contrattuale negli Appalti: un Equilibrio Delicato


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un Comune avverso un provvedimento che gli intimava il pagamento di una somma consistente a favore di una società a responsabilità limitata, a titolo di corrispettivo per lavori di efficientamento energetico eseguiti. Il Comune opponente eccepiva l'inesigibilità del credito, sostenendo che il pagamento era subordinato all'effettiva erogazione di fondi regionali destinati a finanziare l'intervento.
Nel corso del giudizio, il Comune ha chiamato in causa la ###, ente regionale preposto all'erogazione dei finanziamenti, chiedendone la condanna a manlevarlo da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti della società appaltatrice. La ### si è costituita eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, contestando la propria responsabilità, evidenziando di aver già erogato al Comune somme significative a valere sui fondi strutturali.
In corso di causa, il Comune e la società appaltatrice hanno raggiunto un accordo transattivo, definendo le rispettive posizioni creditorie e debitorie. Tale circostanza ha determinato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti originarie del giudizio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di dover comunque pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della ###. Il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ente regionale, in quanto tardiva. Nel merito, ha accolto la domanda di manleva, condannando la ### a rimborsare al Comune la somma versata alla società appaltatrice a titolo di interessi moratori e spese legali, in ragione del ritardo nell'erogazione dei fondi regionali che aveva determinato l'inadempimento del Comune.
La decisione si fonda sul principio secondo cui, in materia di appalti pubblici, l'ente committente è responsabile del tempestivo pagamento delle opere eseguite, anche qualora il finanziamento provenga da un soggetto terzo. Il ritardo nell'erogazione dei fondi da parte del finanziatore non esclude la responsabilità dell'ente committente, salvo che sussista una specifica convenzione che garantisca la tempestività dell'erogazione e la copertura dei rischi derivanti da eventuali ritardi. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il ritardo nell'erogazione dei fondi regionali era imputabile alla ###, con conseguente obbligo di manlevare il Comune dalle conseguenze economiche derivanti dall'inadempimento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24794 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.01 secondi in data 15 aprile 2026 (IUG:GF-D031B7) - 4431 utenti online