TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 974/2023 del 03-03-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato il contraddittorio, la parte convenuta opposta deve dimostrare la fondatezza della pretesa azionata, mentre l'opponente deve dimostrare la fondatezza delle eccezioni sollevate per paralizzare la pretesa creditoria.
La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. non è necessaria qualora il creditore non intenda procedere alla risoluzione del contratto, ma richieda l'adempimento dello stesso.
L'art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, senza necessità di una preventiva pronuncia giudiziale o di un'espressa domanda.
Lo stato di insolvenza, rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del Contratto di Ormeggio e Onere della Prova nel Giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo
La pronuncia in esame affronta una controversia originata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni relativi a un contratto di ormeggio. La società opposta, esercente attività portuale, aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società, titolare di un'imbarcazione, per il mancato versamento della quota parte del canone annuale pattuito per l'ormeggio.
L'opponente contestava la pretesa creditoria eccependo, in sintesi, l'inammissibilità del ricorso monitorio per assenza di preventiva diffida ad adempiere, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la nullità del ricorso per mancata decorrenza del termine di pagamento e per la presenza di clausole vessatorie nel contratto.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Nel motivare la decisione, il giudice ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova grava sul creditore opposto, il quale deve dimostrare la fondatezza della pretesa azionata. Nel caso specifico, tale onere è stato ritenuto assolto mediante la produzione del contratto di ormeggio e della fattura emessa, documenti non compiutamente contestati dall'opponente, che aveva espressamente riconosciuto il mancato pagamento.
Il Tribunale ha qualificato il contratto di ormeggio come contratto atipico, avente ad oggetto la messa a disposizione delle strutture portuali per l'approdo e l'erogazione di servizi accessori, quali la custodia dell'imbarcazione e la fornitura di energia elettrica e acqua.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'opponente, il giudice ha precisato che la diffida ad adempiere non era necessaria, in quanto la società opposta non intendeva risolvere il contratto, ma semplicemente ottenere l'adempimento dell'obbligazione di pagamento. In merito alla mancata decorrenza del termine, il Tribunale ha evidenziato che l'art. 1186 del codice civile, che disciplina la decadenza dal beneficio del termine in caso di insolvenza del debitore, è derogabile per accordo tra le parti. Inoltre, ha rilevato che lo stato di insolvenza, rilevante ai fini della decadenza dal beneficio del termine, non richiede un definitivo dissesto, ma solo uno squilibrio nella capacità di adempiere alle obbligazioni, circostanza riscontrabile nel caso di specie a causa del mancato pagamento delle rate e dei ripetuti solleciti rimasti inevasi. Infine, l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali è stata ritenuta generica e, comunque, superata dalla specifica sottoscrizione delle clausole contestate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.