TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 29/2024 del 03-01-2024
principi giuridici
Il consulente tecnico d'ufficio, in quanto ausiliario del giudice che svolge, nell'interesse della giustizia, funzioni di natura non giurisdizionale, è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio.
Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Ritardo Eccessivo del Consulente Tecnico d'Ufficio e Responsabilità Civile: Un'Analisi
La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità civile di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) per il ritardo nel deposito della relazione peritale. La vicenda trae origine da un giudizio civile nel quale il CTU, incaricato nel 2011, ha depositato la sua relazione solo nel 2020, a seguito di una denuncia-querela presentata dalla parte lesa per omissione di atti d'ufficio.
L'attore ha quindi promosso un'azione legale nei confronti del CTU, lamentando l'eccessivo ritardo, la presunta parzialità della consulenza, la conseguente dilatazione dei tempi processuali e la violazione del diritto di azione e difesa costituzionalmente garantiti, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il convenuto si è difeso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, sostenendo che il ritardo era dovuto a cause a lui non imputabili e che non vi era prova di alcun danno subito dall'attore.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili diverse domande nuove formulate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendo che non sussistesse un interesse concreto e attuale all'accertamento di meri fatti o di valutazioni compiute in altri procedimenti.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che il CTU ha depositato la relazione con un ritardo significativo, non giustificato dalle ragioni addotte dal convenuto, quali lo smarrimento del fascicolo, l'avvicendamento dei giudici o la mancata risposta alla richiesta di proroga. Tuttavia, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni, rilevando che l'attore non aveva provato di aver subito un danno concreto e specifico a causa del ritardo. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'accertamento tecnico era stato comunque acquisito nel giudizio civile, grazie anche alla nomina di un secondo CTU, e che l'attore non aveva allegato né provato un danno ulteriore rispetto a quello eventualmente risarcibile ai sensi della legge sulla ragionevole durata del processo. Inoltre, il Tribunale ha escluso che il ritardo avesse pregiudicato la possibilità di ottenere un risultato utile nel giudizio civile, o che avesse determinato un vizio di imparzialità della consulenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.