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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 327/2024 del 16-02-2024

principi giuridici

La presentazione di un'istanza di rateizzazione del debito contributivo, pur non costituendo acquiescenza in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. e si pone in contrasto con l'allegazione di mancata notificazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito cui la rateizzazione si riferisce.

In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo relativo a crediti tributari i cui presupposti si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale è legittimato ad impugnarlo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria: tra prescrizione, notifica e fallimento


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa all'opposizione a un preavviso di iscrizione ipotecaria, sollevata da un contribuente nei confronti dell'### e dell'###. Il ricorrente contestava la validità del preavviso, eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica di alcuni avvisi di addebito presupposti, la prescrizione dei crediti, l'impignorabilità dei beni immobili e l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla ### Commercianti.
Il Tribunale ha esaminato le diverse contestazioni, accogliendo parzialmente il ricorso. In particolare, il giudice ha ritenuto che la presentazione di un'istanza di rateizzazione da parte del contribuente, unitamente al pagamento della prima rata, costituisse un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione per alcuni degli avvisi di addebito contestati. Tale riconoscimento, secondo il Tribunale, è incompatibile con la successiva allegazione di mancata notifica degli stessi avvisi.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione per uno degli avvisi di addebito, ritenendo che, nonostante i periodi di sospensione dei termini di prescrizione dovuti all'emergenza pandemica, il termine quinquennale fosse comunque decorso al momento della notifica del preavviso di ipoteca.
Un ulteriore punto cruciale della decisione riguarda la notifica degli avvisi di addebito relativi a contributi dovuti in relazione a una società di persone di cui il ricorrente era socio accomandatario, dichiarata fallita. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato che, in caso di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo deve essere notificato sia al curatore fallimentare sia al socio personalmente fallito. Nel caso di specie, essendo gli avvisi stati notificati solo al curatore, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del preavviso di ipoteca limitatamente a tali atti.
Infine, il Tribunale ha ritenuto prematura l'eccezione di impignorabilità dei beni immobili, in quanto sollevata in una fase antecedente all'eventuale esecuzione forzata.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità del preavviso di ipoteca limitatamente agli avvisi di addebito per i quali era intervenuta la prescrizione o per i quali la notifica era stata effettuata solo al curatore fallimentare. Le spese processuali sono state parzialmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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