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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 414/2024 del 24-01-2024

principi giuridici

È nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", qualora tale espressione non consenta di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale.

In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, il provvedimento adottato dalla ### d'### possiede elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, e il giudice del merito è tenuto ad apprezzarne il contenuto complessivo e a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.

La violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, consumatasi a monte nella predisposizione e nell'adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema, giacché questi costituiscono lo sbocco sul mercato dell'intesa illecita.

In tema di contratti di conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in mancanza di valida pattuizione scritta conforme all'art. 1283 c.c., è illegittima e determina la nullità della clausola anatocistica.

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, devono essere computati tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con l'uso del credito, ivi inclusa la commissione di massimo scoperto.

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate in conto corrente, l'onere di allegazione e prova delle rimesse solutorie, idonee a far decorrere il termine prescrizionale, grava sulla banca, la quale deve altresì indicare il limite dell'affidamento e il suo eventuale superamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità delle Fideiussioni Omnibus e Ricalcolo dei Saldi nei Rapporti Bancari: Un'Analisi della Sentenza del Tribunale di Salerno


La pronuncia del Tribunale di Salerno affronta una complessa vicenda giudiziaria originata da un'azione promossa da una società correntista nei confronti di un istituto bancario, poi coinvolgente fideiussori e una società subentrata nella titolarità del credito. La società attrice contestava la legittimità di addebiti e condizioni applicate dalla banca nei rapporti di conto corrente e finanziamento.
La banca, costituitasi in giudizio, chiamava in causa i fideiussori e formulava domanda riconvenzionale per il recupero di un credito asseritamente vantato nei confronti della società e dei garanti. Nel corso del procedimento, interveniva una società, a seguito di un'operazione di scissione parziale della banca, rivendicando la titolarità del credito.
Il Tribunale, in primo luogo, ha rilevato la carenza di legittimazione passiva della società intervenuta, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta per dimostrare il trasferimento del credito specifico oggetto di causa. In particolare, il giudice ha evidenziato la mancata produzione degli allegati all'atto di scissione, necessari per comprovare l'effettiva inclusione del credito nel "Compendio Scisso".
Successivamente, il Tribunale si è pronunciato sulla validità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti. Accogliendo le eccezioni sollevate, ha dichiarato la nullità delle fideiussioni, in quanto conformi allo schema contrattuale predisposto dall'### ritenuto in contrasto con la normativa antitrust. Il giudice ha rilevato la presenza, nei testi delle fideiussioni, di clausole tipiche dello schema ### quali quella di reviviscenza, la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., la clausola di pagamento a prima richiesta e quella di validità della fideiussione anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite.
In conseguenza della dichiarata nullità delle fideiussioni, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale della banca nei confronti dei fideiussori.
Il Tribunale ha inoltre esaminato le contestazioni relative alle condizioni economiche applicate dalla banca ai rapporti di conto corrente e finanziamento. Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato l'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli contrattualizzati, la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione della normativa sull'anatocismo, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto senza specifica indicazione delle modalità di calcolo e la presenza di interessi usurari.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ritenendo che quest'ultima non avesse assolto all'onere di provare la natura solutoria dei versamenti eseguiti dal correntista.
Infine, il Tribunale ha accertato che, a seguito del ricalcolo dei saldi dei conti correnti, epurati dagli addebiti illegittimi, risultava un credito a favore del correntista.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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