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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 472/2024 del 07-03-2024

principi giuridici

Nel comparto sanità, l'indennità prevista dall'art. 44 del ### 1 settembre 1995 per il personale operante su turni, volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo tale sistema, è cumulabile con il diritto, riconosciuto dall'art. 9 del ### 20 settembre 2001, al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, al compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Nel rapporto di lavoro subordinato, la tardiva proposizione della richiesta di riposo compensativo o di corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del ### 21 maggio 2018 (triennio 2016/2018) per il comparto sanità, non comporta decadenza dal diritto, rilevando ai soli fini della decorrenza degli interessi legali, che decorrono dalla data di costituzione in mora del debitore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cumulabilità del Compenso per Lavoro Straordinario Festivo e Indennità per Turni nel Comparto Sanità


Una recente sentenza del Tribunale di ### si è pronunciata in merito alla questione della cumulabilità tra il compenso per lavoro straordinario festivo e l'indennità prevista per il personale del comparto sanità che lavora su turni. La controversia è nata dal ricorso presentato da un gruppo di infermieri professionali impiegati presso una struttura ospedaliera, i quali lamentavano di non aver ricevuto il dovuto compenso per le prestazioni lavorative svolte durante i giorni festivi infrasettimanali, né sotto forma di riposo compensativo, né come retribuzione per lavoro straordinario festivo.
L'azienda ospedaliera resistente contestava la fondatezza della pretesa, sostenendo che l'indennità per turni fosse già comprensiva del disagio derivante dal lavoro festivo. Il Tribunale, tuttavia, ha accolto il ricorso, rifacendosi a un consolidato orientamento della Corte di Cassazione. I giudici hanno evidenziato come la Suprema Corte abbia già chiarito che l'indennità prevista per il personale sanitario che opera su turni è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo tale sistema, gravosità che aumenta ulteriormente quando il turno ricade in un giorno festivo. Tale indennità, pertanto, è cumulabile con il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, con il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Il Tribunale ha sottolineato come la disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale riconosca il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività, pari al 30% della retribuzione oraria. I giudici hanno inoltre evidenziato che la circostanza che i turnisti siano obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive non fa venir meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione dell'azienda ospedaliera secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consentirebbe di assicurare che il monte ore lavorabili sia identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente, ritenendo che il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non possa considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale.
Infine, il Tribunale ha precisato che l'eventuale tardiva proposizione della richiesta di riposo compensativo o di compenso per lavoro straordinario festivo rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali, nel caso di inadempienza dell'amministrazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l'azienda ospedaliera al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme dovute a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo indicato, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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