TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 4774/2024 del 10-10-2024
principi giuridici
Nel giudizio possessorio, l'attore, a differenza del convenuto, può proporre autonoma azione petitoria anche in pendenza del giudizio possessorio, ma detta facoltà non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, introducendo la domanda petitoria una causa petendi ed un petitum completamente diversi, con conseguente inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo alla configurazione del possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.
In tema di giudizio possessorio, dalle violente oltre che clandestine modalità attuative della condotta spoliativa, può legittimamente presumersi la sussistenza nell'agente dell'animus spoliandi, in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto, rimanendo, in generale, irrilevante l'intento di nuocere o meno del soggetto attivo, così come la sua convinzione di esercitare un suo diritto e la stessa sua ignoranza della preesistenza dell'altrui possesso; la ricorrenza dell'elemento soggettivo può essere esclusa soltanto quando risulti provato il ragionevole convincimento dell'autore dello spoglio dell'esistenza di un consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso.
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testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Possesso e Limiti all'Introduzione di Azioni Petitorie nel Giudizio Possessorio
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa ad un'azione di reintegrazione nel possesso, promossa da un soggetto che lamentava la lesione del proprio diritto di passaggio su un'area di proprietà altrui. Il ricorrente sosteneva che i resistenti, attraverso la realizzazione di un'inferriata e il riempimento di vasi con terra, avessero impedito l'esercizio del suo diritto di passaggio, esercitato pacificamente da tempo con mezzi quali motociclette e biciclette.
I resistenti contestavano la sussistenza del possesso vantato dal ricorrente, eccependo l'inesistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia e sostenendo che l'eventuale lesione del diritto di passaggio si fosse verificata in un momento antecedente all'anno precedente l'introduzione del giudizio, rendendo l'azione tardiva.
Nel corso del giudizio, il ricorrente, unitamente ad un altro soggetto intervenuto in causa, formulava domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'usucapione, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nel giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio è limitato al solo convenuto, al fine di evitare che la tutela possessoria richiesta dall'attore sia paralizzata dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi. L'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può proporre autonoma azione petitoria, ma tale facoltà non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, in quanto l'introduzione della domanda petitoria comporterebbe una mutatio libelli, inammissibile nella fase di merito del procedimento possessorio, considerata una mera prosecuzione della fase sommaria.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda di reintegrazione nel possesso, confermando l'ordinanza emessa nella fase sommaria. Il giudice ha ritenuto provato, sulla base delle sommarie informazioni assunte durante la fase sommaria, che il ricorrente esercitasse il passaggio sull'area di proprietà dei resistenti per accedere al proprio immobile. In particolare, le dichiarazioni degli informatori, rese previa formula di impegno, hanno confermato che il ricorrente, per trasportare oggetti ingombranti, era solito spostare le fioriere poste al confine tra le due proprietà, accedendo così alla sua abitazione.
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sollevata dai resistenti, accertando che le condotte contestate, consistenti nell'installazione della ringhiera e nel riempimento delle fioriere, risalivano a meno di un anno prima dell'introduzione del giudizio.
Il giudice ha inoltre ritenuto sussistente l'animus spoliandi in capo ai resistenti, desumendolo dalle modalità violente e clandestine della condotta spoliativa, consistente nell'aver privato il possessore del godimento della cosa contro la sua volontà.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, proposta dal ricorrente e dall'interveniente, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., sia con riferimento alla mala fede o colpa grave dei resistenti, sia con riferimento all'abuso dello strumento processuale.
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