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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 4803/2024 del 11-10-2024

principi giuridici

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la sussistenza di un potere di custodia in capo al responsabile si configura in presenza della concreta disponibilità del bene e del potere di governo dello stesso, determinando uno specifico dovere di controllo, a prescindere dall'assunzione di una specifica obbligazione custodiale.

In tema di responsabilità civile per danni, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica, in assenza di specifiche previsioni normative, deve avvenire mediante valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo riferimento alle tabelle elaborate dall'### sulla Giustizia civile di ### quali parametro di conformità equitativa, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.

In tema di interpretazione del contratto di assicurazione, la clausola che delimita i rischi coperti dalla polizza deve essere interpretata letteralmente e sistematicamente, tenendo conto del contesto complessivo del regolamento contrattuale e della volontà delle parti, con la conseguenza che, ove il sinistro rientri espressamente tra le esclusioni previste, la domanda di manleva deve essere rigettata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Civile di Associazioni Sportive: Omessa Vigilanza e Risarcimento Danni


Una recente sentenza del Tribunale di Salerno ha affrontato il tema della responsabilità civile di un'associazione sportiva dilettantistica in relazione ai danni subiti da un soggetto terzo a causa di un evento verificatosi nei pressi di un campo sportivo.
Nel caso in esame, una persona citava in giudizio un'associazione sportiva, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio. L'attrice sosteneva di essere stata colpita all'occhio da un pallone mentre transitava a piedi nei pressi del campo sportivo gestito dall'associazione. A seguito dell'impatto, la persona riportava lesioni oculari che comportavano un periodo di inabilità temporanea e una percentuale di invalidità permanente. L'associazione sportiva si difendeva, contestando la propria responsabilità e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa. Quest'ultima eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con l'associazione sportiva.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove raccolte, ha ritenuto fondata, seppur parzialmente, la domanda risarcitoria avanzata dalla persona. Il giudice ha evidenziato come l'evento dannoso fosse riconducibile alla mancata adozione, da parte dell'associazione sportiva, delle adeguate misure di sicurezza atte a prevenire la fuoriuscita di palloni dal campo di gioco. In particolare, è stata rilevata l'assenza di protezioni idonee a impedire che i palloni potessero raggiungere aree esterne al campo, frequentate da terzi. Il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità dell'associazione sportiva sia ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile (danno cagionato da cose in custodia), sia ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile (responsabilità per fatto illecito).
Il giudice ha riconosciuto il nesso causale tra l'omissione delle dovute cautele da parte dell'associazione sportiva e le lesioni subite dalla persona. Di conseguenza, l'associazione sportiva è stata condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla persona, quantificati tenendo conto delle tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva avanzata dall'associazione sportiva nei confronti della propria compagnia assicurativa. Il giudice ha interpretato le clausole contrattuali della polizza assicurativa, rilevando che la copertura assicurativa non si estendeva ai danni derivanti dalla gestione degli impianti sportivi, come nel caso di specie.
La sentenza in commento sottolinea l'importanza per le associazioni sportive di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire danni a terzi, derivanti dall'esercizio delle attività sportive. L'omessa vigilanza e la mancata adozione di adeguate protezioni possono comportare la responsabilità civile dell'associazione sportiva e l'obbligo di risarcire i danni subiti dai terzi.
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testo integrale


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