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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 563/2024 del 31-01-2024

principi giuridici

In tema di contratti bancari, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.

Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.

In tema di fideiussione omnibus, l'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso una banca non è incompatibile con l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto della garanzia determinabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.

La garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto "a prima richiesta", "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

La disciplina di cui all'articolo 1957 c.c. è incompatibile con la natura autonoma dei contratti di garanzia.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Competenza Territoriale e Fideiussioni: Un'Analisi della Deroga Convenzionale e della Validità delle Garanzie


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a un'opposizione a decreto ingiuntivo, originata da un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria e da successive fideiussioni. La controversia, promossa da una società e dai suoi fideiussori contro una cooperativa di credito, poi sostituita da una società veicolo di cartolarizzazione, verteva principalmente sulla competenza territoriale del giudice adito e sulla validità delle garanzie prestate.
Il fatto trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa di credito nei confronti di una società, quale debitrice principale, e di alcuni soggetti garanti, per il recupero di somme versate a un istituto di credito a seguito dell'escussione di una fideiussione. Gli opponenti contestavano la competenza territoriale del Tribunale adito, l'inesistenza del credito, la loro qualifica di co-fideiussori e la validità delle fideiussioni omnibus prestate.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società debitrice principale, basandosi sulla clausola contenuta nel contratto di apertura di credito che individuava il foro esclusivo di ### per ogni controversia nascente dal contratto stesso. Il giudice ha ritenuto che tale clausola, espressamente pattuita, derogasse alla competenza ordinaria e fosse vincolante per la società, non rilevando la mancata specifica approvazione per iscritto, trattandosi di clausola inserita in un atto pubblico notarile.
Diversamente, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata rigettata nei confronti dei fideiussori. Il Tribunale ha fatto riferimento ai contratti di garanzia sottoscritti dai fideiussori, che prevedevano il foro esclusivo del luogo in cui si trovava la sede della banca, salvo il caso in cui il contraente rivestisse la qualifica di consumatore. Nel caso di specie, uno dei fideiussori, in quanto amministratore della società debitrice, non poteva essere considerato consumatore, mentre per l'altro fideiussore, la competenza territoriale del Tribunale adito si fondava sulla sua residenza nel circondario.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato l'opposizione dei fideiussori. In particolare, è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti di fideiussione, in quanto il documento era stato prodotto fin dalla fase monitoria e il disconoscimento non era stato proposto con l'atto di opposizione. Inoltre, è stata ritenuta generica la contestazione di falsità dei documenti per asserito riempimento abusivo.
Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, il Tribunale ha rilevato che gli opponenti non avevano fornito la prova della presenza, nei contratti di garanzia, delle clausole ritenute anticoncorrenziali dalla ### d'### né avevano prodotto in giudizio il provvedimento della ### d'### e il modello di fideiussione ABI.
Infine, il Tribunale ha rigettato le ulteriori contestazioni relative all'inesistenza del credito, alla qualifica di co-fideiussori e alla decadenza ex art. 1957 c.c., ritenendo che i contratti di garanzia sottoscritti dai fideiussori avessero natura di contratti autonomi di garanzia, insensibili alle vicende del rapporto principale garantito.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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