TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 824/2024 del 13-02-2024
principi giuridici
La revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis, del d.lgs. 28/10, rileva l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa entro il termine indicato dal giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione Testamentaria e Mediazione Obbligatoria: un Caso di Improcedibilità
La recente pronuncia del Tribunale di ### affronta una complessa vicenda successoria, originata dall'impugnazione di un testamento e da una conseguente azione di riduzione per lesione di legittima. La controversia è stata promossa dagli eredi di un soggetto, fratello del de cuius, che contestavano la validità di una scheda testamentaria attribuita a quest'ultimo. Gli attori chiedevano l'accertamento della falsità del testamento, in subordine la sua nullità o annullamento, al fine di ottenere la devoluzione dell'asse ereditario secondo le norme della successione legittima.
Nel corso del giudizio, si sono costituiti alcuni dei convenuti, sollevando preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.lgs. 28/2010. Inoltre, veniva eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non tutti i litisconsorti necessari erano stati evocati in giudizio. Il giudice, rilevando l'incompletezza del contraddittorio e la mancata attivazione della mediazione, disponeva l'integrazione del contraddittorio e l'esperimento del tentativo di mediazione.
Tuttavia, nel prosieguo del giudizio, sono emerse ulteriori problematiche relative alla corretta instaurazione del contraddittorio, con contestazioni riguardanti la validità delle notifiche effettuate nei confronti di alcuni convenuti residenti all'estero. Il giudice, constatando la persistente incompletezza del contraddittorio e il mancato esperimento della mediazione nei termini prescritti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In sede di decisione, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda attorea, accogliendo l'eccezione sollevata dai convenuti. Il giudice ha rilevato che il tentativo di mediazione non era stato validamente esperito nel termine assegnato, e che non sussistevano i presupposti per la concessione di un nuovo termine. In particolare, è stato evidenziato che il primo incontro di mediazione era stato differito a una data successiva all'udienza fissata per la verifica dell'esito del tentativo, e che comunque non vi era prova dell'effettivo svolgimento dell'incontro.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza accordo, e non già il mero avvio della procedura entro il termine indicato dal giudice. Di conseguenza, la domanda è stata dichiarata improcedibile, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.