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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 855/2024 del 14-02-2024

principi giuridici

Chi agisce per il rilascio di un immobile, allegando e provando il titolo di proprietà, ha diritto ad ottenere la condanna al rilascio nei confronti dell'occupante che non deduca e provi un titolo giuridico idoneo a giustificare l'occupazione.

L'occupazione sine titulo di un immobile altrui, impedendone il godimento al proprietario, configura un danno risarcibile quantificabile nel mancato guadagno derivante dalla sua potenziale utilizzazione, determinabile, in via presuntiva, facendo riferimento al valore locativo di mercato per il periodo di occupazione abusiva.

In tema di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, l'importo liquidato a titolo risarcitorio, in quanto debito di valore, deve essere rivalutato dalla data dell'evento dannoso (nella specie, dalla data della compravendita) e maggiorato degli interessi compensativi, calcolati sulla somma via via rivalutata, fino alla data della liquidazione; sulla somma così determinata decorrono, poi, gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

La contumacia del convenuto non esclude la sua condanna al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rilascio di Immobile Occupato Abusivamente e Risarcimento Danni: Onere Probatorio e Quantificazione


Una recente sentenza del Tribunale di Salerno ha affrontato una controversia relativa all'occupazione senza titolo di un immobile e alla conseguente richiesta di rilascio e risarcimento danni da parte del proprietario.
Nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver acquistato un appartamento tramite asta pubblica indetta dal Comune, si è trovata di fronte all'occupazione abusiva dello stesso da parte di terzi. Nonostante i solleciti stragiudiziali e l'esperimento del tentativo di mediazione, gli occupanti non hanno provveduto al rilascio dell'immobile, né hanno fornito alcuna giustificazione per la loro presenza.
Il Tribunale, valutando la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha accertato la validità del titolo di proprietà costituito dall'atto di compravendita. In assenza di contestazioni o di allegazioni di un titolo legittimante l'occupazione da parte dei resistenti, dichiarati contumaci, il giudice ha accolto la domanda di rilascio dell'immobile.
Parallelamente, il Tribunale si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente. In questo contesto, il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento, motivando la decisione con il mancato godimento dell'immobile da parte del proprietario, che aveva acquistato l'abitazione con l'intenzione di destinarla a propria residenza.
Nella quantificazione del danno, il Tribunale ha fatto riferimento alla potenzialità reddituale dell'immobile, basandosi su parametri quali le quotazioni immobiliari, la zona di ubicazione, il valore locatizio e la superficie dell'immobile. Il danno emergente è stato quindi determinato in un importo specifico, comprensivo del periodo di occupazione illegittima, e liquidato all'attualità, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria. Infine, le spese legali sono state poste a carico dei resistenti soccombenti, confermando il principio della responsabilità per le conseguenze del proprio comportamento processuale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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