TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 2142/2025 del 26-11-2025
principi giuridici
Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite, sancito dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., dal d.lgs. n. 66 del 2003 e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, implica che, durante il periodo di ferie, il lavoratore debba percepire la retribuzione ordinaria, comprensiva di qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale, escludendo solo gli elementi diretti a coprire spese occasionali o accessorie.
Le indennità corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata e che compensano specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa in particolari condizioni, quali l'indennità giornaliera di turno e l'indennità per l'operatività in particolari unità operative/servizi, devono essere incluse nella retribuzione spettante durante il periodo di ferie, in quanto strettamente connesse alle mansioni svolte e non dirette a coprire spese occasionali o accessorie.
È nulla la clausola della contrattazione collettiva che esclude dal computo della retribuzione per ferie le indennità strettamente collegate all'esecuzione delle mansioni del lavoratore, in quanto tale esclusione contrasta con il diritto dell'### e con la normativa interna di recepimento, come interpretata dalla giurisprudenza eurounitaria, potendo dissuadere il lavoratore dal godimento effettivo del diritto alle ferie.
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testo integrale
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sintesi e commento
Indennità di Turno e Terapia Intensiva: Inclusione nella Retribuzione Feriale per il Personale Sanitario
Una recente sentenza del Tribunale di Salerno ha affrontato la questione del diritto del personale sanitario a vedersi riconosciuta, nella retribuzione percepita durante i periodi di ferie, l'indennità di turno giornaliera e l'indennità per l'operatività in particolari unità operative, come ad esempio la terapia intensiva.
I ricorrenti, dipendenti di una struttura sanitaria e collaboratori professionali sanitari, lamentavano che, a partire da gennaio 2023, a seguito di un nuovo contratto collettivo, le suddette indennità, precedentemente percepite, non venivano più considerate nel calcolo della retribuzione durante i periodi di ferie. I lavoratori ritenevano tale esclusione illegittima, in quanto le indennità in questione, correlate allo status professionale e al disagio derivante dalle particolari condizioni di lavoro, avrebbero dovuto essere incluse nella retribuzione feriale.
Il Tribunale, esaminando la normativa nazionale ed europea in materia di diritto alle ferie retribuite, ha accolto il ricorso dei lavoratori. Il giudice ha richiamato l'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite, e l'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, che impone agli Stati membri di garantire ai lavoratori un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane.
Il Tribunale ha sottolineato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'espressione "ferie annuali retribuite" significa che, durante il periodo di ferie, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria, in modo da trovarsi in una situazione economica paragonabile a quella dei periodi di lavoro. Pertanto, devono essere inclusi nel calcolo della retribuzione feriale tutti gli elementi che compensano un disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, nonché quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che sia l'indennità di turno giornaliera sia l'indennità per l'operatività in particolari unità operative siano strettamente connesse alle mansioni svolte dal personale sanitario, che opera su turni e in contesti di particolare impegno e responsabilità. Tali indennità, pertanto, compensano lo specifico disagio derivante da tali condizioni di lavoro e devono essere incluse nella retribuzione feriale.
Il Tribunale ha evidenziato che la mancata erogazione di tali indennità durante le ferie potrebbe dissuadere i lavoratori dal fruire effettivamente del loro diritto al riposo, in quanto comporterebbe una diminuzione della retribuzione percepita. Tale effetto dissuasivo è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie retribuite, che è quella di consentire ai lavoratori di godere di un periodo di riposo e distensione senza subire pregiudizi economici.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle indennità di turno giornaliera e di terapia intensiva, condannando la struttura sanitaria al pagamento delle somme dovute a tale titolo.
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