TRIBUNALE DI SALERNO
Sentenza n. 337/2026 del 20-02-2026
principi giuridici
Nel rapporto di lavoro del personale del comparto sanità, l'indennità prevista dall'art. 44 del CCNL 1° settembre 1995 è cumulabile con le maggiorazioni retributive riconosciute dall'art. 29, comma 6, del CCNL relativo al triennio 2016-2018 per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale.
Nel rapporto di lavoro del personale del comparto sanità, la mancata richiesta del riposo compensativo o della corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 non determina la decadenza dal diritto alla retribuzione per il lavoro festivo infrasettimanale, ma comporta la trasformazione dell'obbligazione alternativa in obbligazione semplice avente ad oggetto la sola monetizzazione dell'attività lavorativa resa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Cumulabilità dell'Indennità per Turni Festivi e Maggiorazioni Retributive nel Comparto Sanità
La sentenza in commento affronta la questione del diritto di un infermiere dipendente di un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) al riconoscimento delle maggiorazioni retributive per le prestazioni lavorative rese durante i giorni festivi infrasettimanali. Il lavoratore aveva adito il Tribunale del Lavoro lamentando di aver svolto turni di lavoro, inclusi quelli in giorni festivi infrasettimanali, senza ricevere il dovuto compenso aggiuntivo o i riposi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva.
Il giudice, dichiarata la contumacia dell'ASL, ha accolto il ricorso, basandosi su una dettagliata ricostruzione della normativa di riferimento e della giurisprudenza consolidata in materia. La decisione si fonda sull'interpretazione degli articoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità, in particolare quelli relativi al riposo settimanale, al lavoro straordinario e alle indennità per particolari condizioni di lavoro.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'indennità prevista per il personale del comparto sanità che opera su turni è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato in tali condizioni, gravosità che si accentua ulteriormente quando il turno ricade in un giorno festivo. Tale indennità, pertanto, è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Il giudice ha inoltre chiarito che la mancata richiesta esplicita, entro un determinato termine, del riposo compensativo o della monetizzazione del lavoro festivo infrasettimanale non comporta la decadenza dal diritto al compenso. In tal caso, l'obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice, e l'interesse del lavoratore può essere soddisfatto unicamente attraverso la monetizzazione dell'attività lavorativa prestata.
In definitiva, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire il compenso per il lavoro festivo infrasettimanale svolto nel periodo indicato, condannando l'ASL al pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio. La decisione ribadisce l'importanza del rispetto dei diritti dei lavoratori del comparto sanità, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento del lavoro svolto in condizioni di maggiore gravosità, come i turni festivi infrasettimanali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.