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TRIBUNALE DI SASSARI

Sentenza n. 122/2020 del 11-06-2020

principi giuridici

In assenza di specifiche previsioni normative o contrattuali che qualifichino un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Ad Personam e Riassorbibilità nel Pubblico Impiego: Un'Analisi Giurisprudenziale


La pronuncia in esame affronta la questione della riassorbibilità di un assegno ad personam riconosciuto a un dirigente di un ente pubblico a seguito dell'applicazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro. La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte di una dipendente, della decisione dell'ente di appartenenza di riassorbire tale assegno, precedentemente attribuito per compensare la differenza tra il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di comparto e quello del contratto specifico per i dirigenti degli enti strumentali.
La dipendente, in servizio dal 1981 e con qualifica dirigenziale dal 2002, aveva ricevuto un assegno ad personam a partire dal 2006, a seguito dell'applicazione del ### per il personale dirigente dell'### regionale e degli ### strumentali. Successivamente, l'ente aveva comunicato l'intenzione di recuperare le somme corrisposte a tale titolo, ritenendo l'assegno riassorbibile alla luce dei successivi incrementi stipendiali previsti dai rinnovi contrattuali.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso della dipendente, basandosi su diversi argomenti. In primo luogo, ha rilevato che l'atto di riconoscimento dell'assegno ad personam non conteneva alcuna specifica indicazione circa la sua natura non riassorbibile. In secondo luogo, ha richiamato i principi generali in materia di pubblico impiego, secondo cui, in assenza di disposizioni speciali che espressamente definiscano un trattamento retributivo come non riassorbibile, si applica la regola della riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti per garantire il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito.
Il giudice ha evidenziato che la ratio dell'erogazione dell'assegno era quella di colmare la differenza tra i trattamenti economici previsti dai diversi contratti collettivi. Pertanto, una volta che i successivi rinnovi contrattuali avevano determinato un incremento della retribuzione tabellare, l'assegno ad personam doveva essere proporzionalmente ridotto, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che l'assegno avesse una funzione perequativa e che, di conseguenza, la sua riassorbibilità fosse una conseguenza logica e necessaria dell'applicazione dei successivi contratti collettivi, che prevedevano una retribuzione tabellare superiore.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, ritenendo che l'atto interruttivo risalisse a un periodo inferiore al termine decennale previsto dall'art. 2033 c.c. Ha altresì respinto la contestazione sul quantum delle somme da recuperare, giudicandola non sufficientemente specifica.
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testo integrale


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