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TRIBUNALE DI SASSARI

Sentenza n. 732/2025 del 25-08-2025

principi giuridici

In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente alla cessionaria la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di trasferimento, assolvendo tale onere mediante la produzione della pubblicazione sulla ### della cessione, della dichiarazione di conferma dell'avvenuta cessione resa dalla cedente, del deposito dell'elenco dei crediti ceduti e del possesso dei documenti attestanti la stipulazione dei contratti da cui originano i crediti.

In tema di fideiussione omnibus, la presenza della clausola di pagamento immediato a semplice richiesta non è incompatibile con la qualificazione del contratto quale fideiussione, non comportando di per sé un'alterazione dell'assetto negoziale tale da consentirne l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia.

In tema di fideiussione bancaria contenente clausola "a prima richiesta", qualora sia dichiarata la nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale dall'### l'impedimento della decadenza prevista dalla norma può realizzarsi anche mediante una mera iniziativa stragiudiziale, non essendo necessario che il termine semestrale sia osservato attraverso la proposizione di una domanda giudiziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussione Omnibus e Iniziative Stragiudiziali: un Equilibrio tra Garanzia e Decadenza


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo, originato da un credito vantato da una società finanziaria, cessionaria di un credito precedentemente in capo a un istituto bancario, nei confronti di un debitore principale e di un fideiussore. Il fulcro della disputa risiede nella validità della fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni del debitore principale e nella corretta applicazione dell'articolo 1957 del codice civile, che disciplina la decadenza del creditore dal diritto di agire contro il fideiussore.
Nel caso specifico, la società finanziaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un saldo negativo di conto corrente e di ratei di finanziamenti chirografari insoluti. Gli opponenti contestavano la legittimità del decreto, eccependo la nullità parziale della fideiussione omnibus per la presenza di clausole conformi allo schema ABI ritenuto illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché la mancata prova della titolarità del credito da parte della cessionaria e l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della pretesa creditoria.
Il giudice ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Pur riconoscendo la natura di fideiussione omnibus del contratto di garanzia e la potenziale nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 del codice civile, il tribunale ha ritenuto che l'istituto bancario originario creditore avesse tempestivamente manifestato la propria volontà di agire contro il debitore principale e i fideiussori attraverso l'invio di diffide stragiudiziali. Tale attività, sebbene non concretizzatasi in azioni giudiziarie entro i termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, è stata considerata sufficiente a impedire la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia, in virtù della presenza nel contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta".
Il tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, l'impedimento della decadenza può realizzarsi anche mediante una mera iniziativa stragiudiziale, senza necessità di proporre una domanda giudiziale entro il termine semestrale. Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che sarebbe contraddittorio subordinare l'adempimento dell'obbligazione di garanzia "a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni" all'esercizio di un'azione in giudizio.
La decisione evidenzia un bilanciamento tra la tutela del fideiussore, garantita dalla disciplina dell'articolo 1957 del codice civile, e l'esigenza di salvaguardare l'efficacia delle garanzie prestate, soprattutto in presenza di clausole che attribuiscono al creditore un diritto di riscossione rapido e agevole. La pronuncia sottolinea l'importanza di valutare attentamente il contenuto complessivo del contratto di fideiussione, al fine di accertare la reale volontà delle parti e di interpretare le clausole contrattuali in modo coerente con i principi di buona fede e correttezza.
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testo integrale


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