TRIBUNALE DI SAVONA
Sentenza n. 710/2021 del 27-09-2021
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su contratto di fideiussione omnibus, l'eccezione di nullità del contratto per violazione della normativa antitrust, in quanto predisposto su modello uniforme ABI, costituisce eccezione riconvenzionale e non domanda riconvenzionale, non incidendo sulla competenza funzionale del giudice adito, il quale è chiamato a vagliarne la fondatezza al fine di accogliere o rigettare la pretesa principale.
La notifica del decreto ingiuntivo eseguita in luogo diverso dalla residenza del destinatario al momento della ricezione dell'atto e dal domicilio eletto in sede contrattuale è affetta da nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo qualora l'intimato, a seguito della chiamata di terzo, si costituisca in giudizio esercitando il proprio diritto di difesa.
In tema di fideiussione omnibus, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta in un contratto redatto conformemente allo schema contrattuale ABI, è affetta da nullità parziale per violazione della normativa antitrust, senza che tale vizio si estenda all'intera garanzia, in applicazione del principio di conservazione degli atti di cui all'art. 1419 c.c.
L'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento "a prima richiesta" non vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, qualora dal contenuto complessivo del contratto, dal richiamo pattizio alle norme codicistiche in materia di fideiussione e dal nomen iuris attribuito dalle parti al negozio sottoscritto, risulti conservata la natura fideiussoria.
In caso di fideiussione, venuta meno per nullità la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si applica la disposizione codicistica secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a un'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata da un soggetto garante (unitamente a un terzo chiamato in causa) avverso un istituto di credito, in relazione a un contratto di fideiussione omnibus. Il garante eccepiva la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust, sostenendo che il modulo contrattuale utilizzato riproducesse lo schema standardizzato predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), già oggetto di rilievi da parte della Banca d'Italia per possibili effetti anticoncorrenziali.
Il Tribunale, preliminarmente, ha respinto l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla banca, chiarendo che l'eccezione di nullità sollevata dal garante era da intendersi come eccezione riconvenzionale, volta unicamente a paralizzare la pretesa creditoria avversaria e non a ottenere un accertamento con efficacia di giudicato sulla validità del contratto.
Nel merito, il giudice ha accertato che il contratto di fideiussione in questione era effettivamente conforme al modello ABI, contenente clausole che derogavano a disposizioni imperative del codice civile, in particolare l'art. 1957 c.c. (relativo all'obbligo del creditore di agire tempestivamente contro il debitore principale). Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di intese anticoncorrenziali, il Tribunale ha ritenuto sussistente un collegamento tra l'illecito anticoncorrenziale "a monte" (l'accordo tra le banche per l'adozione di moduli standardizzati) e il contratto "a valle" (la fideiussione stipulata con il garante), presumendo che quest'ultimo fosse stato modellato sullo schema ABI senza possibilità di negoziazione individuale.
Tuttavia, aderendo a un orientamento giurisprudenziale che privilegia la conservazione degli atti, il Tribunale ha optato per la nullità parziale del contratto, limitando la declaratoria alle sole clausole ritenute espressione dell'illecito anticoncorrenziale (in particolare, quella derogatoria dell'art. 1957 c.c.), senza estendere il vizio all'intera garanzia.
Infine, applicando l'art. 1957 c.c., il Tribunale ha accertato la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del garante, per non aver tempestivamente promosso le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato. Le domande svolte dal garante nei confronti dei terzi chiamati sono state assorbite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.