TRIBUNALE DI SAVONA
Sentenza n. 11/2024 del 12-01-2024
principi giuridici
I contratti di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, redatti sulla base dello schema ABI 2003, sono affetti da nullità parziale, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono le disposizioni ritenute in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e l'art. 101 del ### in quanto restrittive della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
L'adozione sistematica dello schema ABI per i contratti di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, sia omnibus che per operazione specifica, configura un'intesa anticoncorrenziale contraria all'art. 2, comma 2, della legge n. 287 del 1990, idonea a spiegare i suoi effetti qualora il medesimo modello venga adottato dagli istituti non solo per le fideiussioni omnibus, ma anche per quelle ad operazione specifica.
In tema di fideiussione, la clausola di pagamento "a prima richiesta" non è di per sé sufficiente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, qualora dal contenuto complessivo del contratto, dal richiamo pattizio alle norme codicistiche in materia di fideiussione e dal nomen iuris attribuito dalle parti al negozio sottoscritto, risulti conservata la natura fideiussoria del rapporto.
In tema di fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., il creditore ha l'onere di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, a pena di decadenza del fideiussore dalla garanzia prestata, indipendentemente dalle qualità personali del fideiussore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità Parziale delle Fideiussioni per Violazione della Normativa Antitrust: Applicazione dei Principi Affermati dalle Sezioni Unite
Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato la questione della validità delle fideiussioni bancarie alla luce della normativa antitrust, in particolare con riferimento all'utilizzo di schemi contrattuali standardizzati predisposti dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana).
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria nei confronti di due soggetti, garanti di una società debitrice principale. Gli opponenti contestavano la validità del decreto, eccependo, tra l'altro, la nullità parziale delle fideiussioni prestate, in quanto ritenute in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, specificamente con riferimento agli articoli 2, 6 e 8 dei contratti, riproduttivi dello schema ABI 2003.
Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di nullità parziale. Il giudice ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994/2021), secondo cui i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che i contratti di fideiussione in questione riproducevano pedissequamente il modello ABI 2003, e che tale circostanza, unitamente alla sistematica adozione di tale schema da parte degli istituti di credito, giustificava la presunzione che le garanzie fossero state modellate recependo in chiave monolitica lo schema di categoria, escludendo possibili differenti pattuizioni.
Il giudice ha inoltre respinto l'argomentazione della società finanziaria secondo cui la nullità parziale non sarebbe applicabile al contratto di fideiussione per operazione specifica, in quanto il provvedimento della ### d'### riguarderebbe unicamente le fideiussioni omnibus. Il Tribunale ha evidenziato che l'adozione sistematica dello schema ABI per tutti i contratti di fideiussione, a garanzia di qualsivoglia operazione creditizia, rafforza ancor più il nesso funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il negozio a valle.
Accertata la nullità delle clausole derogatorie dell'art. 1957 c.c., il Tribunale ha verificato se nel caso di specie si fosse verificata la decadenza dalla garanzia per mancata tempestiva proposizione delle azioni nei confronti del debitore principale. A tal proposito, il giudice ha qualificato i contratti come fideiussioni a prima richiesta, e non come contratti autonomi di garanzia, in quanto, pur prevedendo l'obbligo di pagamento immediato, non escludevano la possibilità di sollevare eccezioni. Di conseguenza, trovava applicazione l'art. 1957 c.c., e, non avendo la società finanziaria dimostrato di aver proposto le proprie istanze nei termini di legge, il Tribunale ha accertato la decadenza dalle fideiussioni, con conseguente liberazione dei garanti.
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