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TRIBUNALE DI SCIACCA

Sentenza n. 90/2017 del 22-02-2017

principi giuridici

In caso di acquisto in comunione di un terreno, l'accordo scritto tra i comproprietari volto a determinare la reciproca titolarità esclusiva di porzioni del costruendo edificio, deroga al principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., determinando la costituzione di un condominio ex se e ope iuris al momento dell'ultimazione della costruzione.

La pattuizione con cui i condomini dell'ultimo piano trasferiscono ad altro condomino il diritto di sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c., costituisce cessione del diritto di superficie.

La realizzazione di un manufatto sulla terrazza condominiale, in variante al progetto originario e su istanza sottoscritta da tutti i condomini, destinato a pertinenza comune, esclude l'attribuzione esclusiva del manufatto al condomino originariamente titolare del diritto di superficie, configurandosi una modifica consensuale del preesistente accordo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Divisione Condominiale e Natura Giuridica del Manufatto Realizzato sulla Terrazza


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra tre fratelli, comproprietari di un immobile sito in un comune siciliano. La vicenda ha avuto inizio con l'acquisto congiunto di un terreno, cui è seguita la stipula di un accordo volto a disciplinare la futura divisione dell'edificio che sarebbe stato realizzato. Tale accordo prevedeva l'attribuzione di specifiche porzioni dell'immobile a ciascun fratello, con una clausola che assegnava a uno di essi l'eventuale diritto di costruire un terzo piano.
Successivamente, è stato edificato un fabbricato composto da piano terra e due piani superiori. In seguito, è stata presentata una variante al progetto originario, che ha portato alla realizzazione di un manufatto sulla terrazza. Uno dei fratelli, ritenendo di avere diritto esclusivo su tale manufatto in virtù dell'originario accordo, ha promosso un'azione giudiziaria per ottenere l'accertamento dell'efficacia dell'accordo di divisione e l'assegnazione del manufatto. Gli altri due fratelli si sono opposti, contestando la validità dell'accordo e la natura del manufatto, sostenendo che si trattava di uno stenditoio condominiale e non di un terzo piano.
Il Tribunale, investito della questione, ha innanzitutto riconosciuto la validità dell'accordo di divisione, escludendo che esso dissimulasse una donazione. I giudici hanno evidenziato che l'accordo aveva dato luogo alla costituzione di un condominio, con attribuzione delle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva a ciascun fratello. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di assegnazione esclusiva del manufatto realizzato sulla terrazza.
La decisione si fonda sulla circostanza che, successivamente all'originario accordo, i fratelli avevano concordato una variante al progetto, realizzando uno "stenditoio coperto" sulla terrazza. Tale manufatto, secondo il Tribunale, non poteva essere considerato un terzo piano nel senso originariamente inteso dalle parti, bensì una pertinenza condominiale. I giudici hanno valorizzato la circostanza che la variante era stata sottoscritta da tutti i condomini, manifestando la volontà di realizzare un bene comune. Inoltre, è stato accertato che il manufatto non impegnava interamente la terrazza, era accessibile dalla scala condominiale e non aveva snaturato la sua funzione di stenditoio.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, riconoscendo la validità dell'accordo di divisione e attribuendo a ciascun fratello le rispettive unità immobiliari. Tuttavia, ha escluso l'assegnazione esclusiva del manufatto sulla terrazza, qualificandolo come bene condominiale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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