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TRIBUNALE DI SCIACCA

Sentenza n. 504/2022 del 12-12-2022

principi giuridici

1. L'azione cartolare relativa all'assegno bancario si prescrive nel termine di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione di cui all'art. 32 del r.d. n. 1736 del 1933.

2. L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche se privo di valore cartolare, costituisce promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., comportando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, superabile mediante prova contraria a carico dell'emittente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto e Azione Causale: l'Importanza della Prova nel Rapporto Tra Traente e Beneficiario dell'Assegno


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una controversia relativa all'opposizione a un atto di precetto basato su assegni bancari, sollevando questioni rilevanti in materia di prescrizione dell'azione cartolare e di onere della prova nel rapporto tra traente e beneficiario dell'assegno.
Nel caso di specie, una ditta individuale ha proposto opposizione avverso un atto di precetto notificatole da una società, eccependo, in primo luogo, la prescrizione dell'azione cartolare relativa a tre assegni bancari. In secondo luogo, l'opponente ha sostenuto che gli assegni erano stati consegnati a garanzia di altri pagamenti, successivamente effettuati, e, in via subordinata, ha contestato l'ammontare delle somme richieste. La società creditrice si è costituita in giudizio, contestando le eccezioni dell'opponente e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del credito residuo, fondata sugli stessi assegni e su un estratto conto.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare, rilevando che tra la scadenza del termine di presentazione degli assegni e l'intimazione del precetto era decorso il termine di prescrizione di sei mesi previsto dalla legge. Tuttavia, il Giudice ha esaminato la domanda riconvenzionale proposta dalla società creditrice, basata sull'azione causale, ovvero sul rapporto sottostante all'emissione degli assegni.
Il Tribunale ha ricordato che, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l'assegno bancario, pur privo di valore cartolare, assume la valenza di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 del codice civile, comportando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, grava sull'emittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto. Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che la ditta opponente non aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme portate dagli assegni, limitandosi a produrre un estratto conto parziale e non offrendo elementi idonei a superare la presunzione di esistenza del credito.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando la ditta opponente al pagamento della somma corrispondente all'importo degli assegni, rigettando le ulteriori pretese creditorie per mancanza di prova. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
La sentenza in commento evidenzia l'importanza di distinguere tra l'azione cartolare e l'azione causale nell'ambito dei rapporti obbligatori sottostanti all'emissione di assegni bancari. Anche in caso di prescrizione dell'azione cartolare, il creditore può agire in giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito, avvalendosi della presunzione di esistenza del rapporto sottostante derivante dalla promessa di pagamento contenuta nell'assegno. Tuttavia, in tal caso, è fondamentale che il debitore fornisca la prova dell'avvenuto pagamento o dell'estinzione del rapporto obbligatorio, al fine di superare tale presunzione.
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testo integrale


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