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TRIBUNALE DI SCIACCA

Sentenza n. 172/2023 del 24-05-2023

principi giuridici

Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria volta ad accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Il riconoscimento dello status di invalido con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ai sensi dell'art. 381, comma 2, D.P.R. 495/1992, presuppone l'accertamento di una condizione patologica che incida in modo significativo sulla capacità di movimento del soggetto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del Diritto alla Pensione di Inabilità e alla Condizione di Invalido con Capacità di Deambulazione Ridotta


La pronuncia in esame trae origine da un ricorso presentato da un soggetto che, a seguito di una visita di verifica disposta dall'### si era visto revocare la pensione di inabilità precedentemente riconosciuta, unitamente al diniego del riconoscimento della condizione di invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, necessaria per il rilascio del contrassegno invalidi. Il ricorrente, contestando le risultanze della verifica, ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento del diritto alla persistenza della pensione di inabilità e al riconoscimento della condizione di invalido con capacità di deambulazione ridotta.
L'### si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività e contestando nel merito la fondatezza delle pretese avanzate. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Il giudice ha inoltre chiarito che, nel caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa per poter agire in giudizio al fine di accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità.
Nel merito, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale al fine di accertare le effettive condizioni sanitarie del ricorrente. Il CTU, sulla base della documentazione medica e della visita effettuata, ha concluso che il ricorrente presentava un quadro patologico complesso, tale da determinare un'invalidità del 100% e la sussistenza della condizione di invalido con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha accertato il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico di inabilità sin dalla data della sospensione, con relativi interessi e rivalutazione, nonché ad essere riconosciuto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Di conseguenza, l'### è stato condannato al pagamento delle somme dovute a tale titolo, oltre alle spese di lite e al pagamento del compenso del CTU.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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