TRIBUNALE DI SCIACCA
Sentenza n. 118/2025 del 12-03-2025
principi giuridici
In materia di prescrizione dei crediti per fornitura del servizio idrico, il termine biennale di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 205/2017 si applica anche ai consumi relativi ad annualità precedenti al 1° gennaio 2020, qualora le fatture rechino termini di adempimento successivi a tale data.
Ai fini della decorrenza del termine biennale di prescrizione dei crediti per fornitura del servizio idrico, in caso di fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 relative a consumi anteriori a tale data, trova applicazione analogica l'art. 252, comma 1, disp. att. c.c., con la conseguenza che il termine biennale decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. In ogni caso, il termine di prescrizione non può eccedere il termine quinquennale previsto dalla normativa previgente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione Breve e Forniture Idriche: Un'Analisi della Sentenza del Tribunale di Sciacca
La sentenza del Tribunale di Sciacca affronta una questione di notevole rilevanza pratica: la prescrizione dei crediti derivanti da forniture idriche. La controversia trae origine da un'azione promossa da una società di gestione del servizio idrico nei confronti di un'utente, al fine di ottenere il pagamento di alcune fatture relative a consumi di anni precedenti. L'utente si è opposto, eccependo la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo, in virtù della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'utente, ritenendo applicabile il termine biennale previsto dalla suddetta legge. La società di gestione ha quindi impugnato la decisione, sostenendo che il termine di prescrizione ridotto non potesse applicarsi retroattivamente e che, in ogni caso, la prescrizione non riguardasse i canoni di depurazione e fognatura.
Il Tribunale di Sciacca, in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le argomentazioni della società di gestione. I giudici hanno richiamato la normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 4, della Legge n. 205/2017, che ha introdotto il termine di prescrizione biennale per i contratti di fornitura del servizio idrico, e il comma 10 dello stesso articolo, che ne ha previsto l'applicazione alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.
Il Tribunale ha evidenziato come la Suprema Corte si sia pronunciata in merito all'applicabilità del termine biennale anche ai consumi relativi ad anni precedenti al 1° gennaio 2020, purché le fatture abbiano scadenza successiva a tale data. Inoltre, i giudici hanno chiarito che il dies a quo per il calcolo della prescrizione è il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero la data di scadenza del pagamento indicata nella fattura.
Tuttavia, per evitare un trattamento eccessivamente penalizzante per il creditore, in contrasto con i principi costituzionali e con il principio di affidamento legislativo, il Tribunale ha fatto ricorso all'applicazione analogica dell'art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tale norma prevede che, quando una nuova legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello previsto dalla legge precedente, il nuovo termine si applica anche ai diritti sorti anteriormente, ma a condizione che, in base alla legge precedente, rimanga a decorrere un termine superiore.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha concluso che le fatture oggetto di contestazione erano effettivamente prescritte, in quanto il termine biennale era decorso prima della notifica del sollecito di pagamento. Inoltre, i giudici hanno escluso che gli oneri di fognatura e depurazione potessero essere sottratti alla disciplina della prescrizione, in quanto rientranti nel concetto di "settore idrico" di cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 205/2017.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.