TRIBUNALE DI SCIACCA
Sentenza n. 107/2026 del 12-03-2026
principi giuridici
Il contratto atipico di vitalizio assistenziale si differenzia dalla donazione modale per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata della vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e il valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo, nonché dalla reciproca assunzione di specifiche obbligazioni da parte dei contraenti.
In tema di contratto atipico di vitalizio assistenziale, il beneficiario delle prestazioni che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale per inadempimento deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La legittimazione ad agire per la risoluzione di un contratto di vitalizio assistenziale spetta unicamente al contraente che ha ceduto la propria quota di proprietà, non potendo il co-cedente agire per la risoluzione della quota riferibile all'altro contraente senza specifica prova dell'inadempimento nei confronti di quest'ultimo.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione di contratti di assistenza: la distinzione tra donazione modale e vitalizio oneroso
Il Tribunale di Sciacca, con una recente pronuncia, ha affrontato una complessa vicenda familiare incentrata sulla risoluzione di contratti di donazione e cessione onerosa, stipulati tra un padre e la figlia, che prevedevano l'obbligo di assistenza morale e materiale in favore del genitore. La sentenza offre spunti interessanti sulla qualificazione giuridica di tali accordi e sulle conseguenze dell'inadempimento.
La controversia ha avuto origine dall'azione promossa dal padre, il quale lamentava il mancato adempimento da parte della figlia degli obblighi di assistenza assunti con due distinti atti notarili. Il primo, denominato "Donazione in cambio di assistenza" e stipulato nel 2009, prevedeva la cessione di un appartamento in cambio dell'impegno della figlia a provvedere all'assistenza morale e materiale del padre, in relazione al suo stato di bisogno e al tenore di vita abituale. Il secondo atto, del 2011, intitolato "Convenzione matrimoniale e cessione onerosa", vedeva il padre e la madre cedere alla figlia ulteriori beni immobili (un fabbricato e un terreno agricolo) a fronte dell'obbligo di assistenza morale e materiale di entrambi i genitori.
Il padre, sostenendo l'inadempimento della figlia, chiedeva la risoluzione di diritto dei contratti ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente restituzione degli immobili. In via subordinata, chiedeva la revoca delle donazioni per grave ingiuria, derivante da una querela sporta dalla figlia nei suoi confronti per maltrattamenti in famiglia. Richiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti per le spese sostenute per l'assistenza e la pulizia.
La figlia, costituitasi in giudizio, contestava integralmente le pretese del padre. In particolare, eccepiva che il contratto del 2009 dovesse qualificarsi come donazione modale ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, per la quale la risoluzione per inadempimento può essere chiesta solo se espressamente prevista nell'atto di donazione, non potendosi richiamare la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile. Quanto al contratto del 2011, pur riconoscendone la natura di "contratto di vitalizio alimentare", sosteneva che la risoluzione potesse avvenire solo ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, e non dell'articolo 1456, che richiede l'espressa indicazione dello specifico inadempimento da far valere. La figlia eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione del padre ad agire anche per conto della madre in relazione al secondo contratto, l'assenza dello stato di bisogno del padre e l'insussistenza della grave ingiuria.
Il Tribunale, nell'analizzare la vicenda, ha preliminarmente distinto la natura giuridica dei due contratti. Ha evidenziato che il tenore letterale dei rogiti notarili rivelava una chiara volontà contrattuale sinallagmatica, tipica di un negozio giuridico oneroso. In entrambi i casi, al trasferimento della proprietà immobiliare si contrapponeva una prestazione in natura assunta dalla cessionaria, caratterizzata dall'alea tipica del cosiddetto contratto di cessione onerosa o vitalizio improprio. Elementi distintivi di tale tipologia contrattuale sono l'assunzione di obbligazioni reciproche, l'incognita temporale della prestazione assunta dalla cessionaria (non preventivabile in relazione alla vita residua del cedente) e la possibile equivalenza o meno delle reciproche obbligazioni.
Il Giudice ha sottolineato che la volontà delle parti di concludere una cessione onerosa, piuttosto che una donazione modale, emergeva dal dovere espressamente assunto dalla figlia di assicurare l'assistenza al padre "in relazione allo stato di bisogno dello stesso e del tenore di vita cui è stato sempre abituato". Diversamente, nella donazione modale, l'onere imposto al donatario non può essere suscettibile di valutazione economica, salvo il limite del valore del bene donato.
Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, il Tribunale ha ribadito che il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli.
In merito all'onere della prova, il Giudice ha ricordato che, in tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni che agisce per la risoluzione contrattuale deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre quest'ultima è gravata dell'onere di provare l'avvenuto adempimento.
Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il padre avesse ottemperato al proprio onere probatorio allegando la fonte negoziale del proprio diritto rimasto inadempiuto. Viceversa, ha rigettato le domande relative alla posizione della madre, in quanto il padre non aveva fornito prova dell'inadempimento contrattuale della figlia nei confronti della genitrice.
Il Giudice ha altresì rilevato che le allegazioni documentali prodotte dalla figlia non erano idonee a dimostrare l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del padre, né la circostanza della dedotta inesistenza di bisogno o autonomia economica e fisica del genitore poteva giustificare l'inadempimento. Anche in caso di autonomia, infatti, poteva sorgere un futuro e temporaneo bisogno di assistenza, come nel caso dell'intervento oculistico subito dal padre.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto le domande del padre relative alla risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile alla figlia, limitatamente alla sua posizione. Ha dichiarato la risoluzione integrale del rogito notarile del 2009 e la risoluzione parziale, riferibile alla sola posizione del padre, del rogito notarile del 2011. Per effetto di ciò, ha condannato la figlia alla restituzione al padre dei beni immobili di proprietà integrale e pro quota dello stesso, specificati nei predetti rogiti notarili.
Sono state invece rigettate le domande di risarcimento danni, in quanto prive di sostegno probatorio, e le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.