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TRIBUNALE DI SIENA

Sentenza n. 418/2023 del 15-05-2023

principi giuridici

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito azionato in via monitoria, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione.

La norma di cui all'art. 50 T.U.B., che consente alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, è applicabile sia alle operazioni in conto corrente che alle operazioni di finanziamento, quali il leasing.

La nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo e va determinata alla luce di un criterio funzionale, valutando se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito di attività estranee alla professione.

In tema di intese anticoncorrenziali e tasso ### la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica ai contratti conclusi con terzi sulla base di dette intese, salvo che il diritto interno preveda una sanzione di nullità delle clausole di richiamo dell'indice ###

Nel contratto di leasing, l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare.

L'erronea indicazione dell'### (### sintetico di costo) non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, e non può essere sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117, sesto comma, T.U.B.

Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 adottato dalla ### d'### in veste di ### della ### tra gli ### di ### ha valore di prova privilegiata solo in relazione all'esistenza di una condotta anticoncorrenziale riguardante la concertazione tra le banche di un unico modello di fideiussione omnibus, mentre analogo valore non può possedere rispetto alla diversa figura negoziale della fideiussione specifica.

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della ### succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Analisi delle Contestazioni su Leasing e Fideiussioni


Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una complessa opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata da una società e dai suoi fideiussori, in relazione a un contratto di locazione finanziaria. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il mancato pagamento di somme derivanti dal suddetto contratto e dalle relative garanzie fideiussorie.
Gli opponenti hanno contestato la competenza territoriale del Tribunale adito, eccependo la qualifica di "consumatore" di uno dei fideiussori e invocando il foro del consumatore. Hanno inoltre sollevato questioni di validità del contratto di leasing, denunciando la violazione della normativa antiusura, l'asserita nullità della clausola relativa al tasso ### per presunta violazione delle norme antitrust e per indeterminatezza dell'oggetto, nonché l'utilizzo di un piano di ammortamento ritenuto illegittimo. Infine, hanno contestato la validità delle fideiussioni prestate, invocando la violazione della normativa antitrust.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo sussistente un collegamento funzionale tra il fideiussore e la società debitrice principale, tale da escludere l'applicabilità della tutela del consumatore.
Nel merito, il giudice ha confermato la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, basandosi sulla documentazione prodotta dall'istituto di credito, ritenuta idonea a costituire prova scritta del credito azionato. Ha respinto le contestazioni relative al tasso ###, rilevando la mancanza di prova della partecipazione della banca all'asserita intesa restrittiva della concorrenza. Ha altresì escluso l'indeterminatezza del corrispettivo, evidenziando la precisa indicazione nel contratto del numero, della misura e della periodicità dei canoni di leasing.
Quanto al piano di ammortamento, il Tribunale, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto legittimo l'utilizzo del metodo "alla francese", escludendo la sussistenza di fenomeni di anatocismo. Ha inoltre accertato il rispetto del tasso soglia usura al momento della stipula del contratto.
Infine, il giudice ha respinto le contestazioni relative alla validità delle fideiussioni, rilevando che si trattava di garanzie specifiche, espressamente collegate all'operazione di finanziamento, e non di fideiussioni omnibus. Ha pertanto ritenuto non applicabile il provvedimento della ### d'### relativo agli schemi contrattuali ABI per le fideiussioni omnibus. Ha inoltre evidenziato la mancanza di prova di un'intesa tra le banche sull'adozione di un modello uniforme di fideiussione specifica.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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