TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sentenza n. 1608/2023 del 08-09-2023
principi giuridici
In materia di fideiussione, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di interessi di ordine pubblico e può essere derogata dalle parti, anche mediante clausola espressa.
La clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. inserita in un contratto di fideiussione non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., necessitano di specifica approvazione per iscritto, qualora non ricorra la qualità di consumatore in capo al fideiussore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità della deroga all'art. 1957 c.c. nelle fideiussioni: un'analisi della recente giurisprudenza
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto garante, a seguito di una fideiussione omnibus prestata a favore di una società debitrice principale. L'opponente contestava la validità del decreto, eccependo principalmente la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile, per mancata tempestiva azione contro il debitore principale. Contestava, inoltre, la validità della clausola contrattuale che derogava espressamente tale termine decadenziale, sostenendone la nullità per contrasto con l'ordine pubblico e, in subordine, l'inefficacia per assenza di specifica sottoscrizione. Ulteriori doglianze riguardavano la violazione dell'art. 1956 c.c. e dei principi di trasparenza e correttezza da parte dell'istituto di credito.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha fondato la decisione sulla validità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., richiamando un recente orientamento della Corte di Cassazione che nega la natura imperativa di tale disposizione. Secondo tale interpretazione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. non è posta a tutela di interessi di ordine pubblico e, pertanto, può essere validamente derogata dalle parti, sia espressamente che implicitamente. Nel caso di specie, la deroga era esplicita e contenuta nel contratto di fideiussione.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto l'eccezione di inefficacia della clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c., rilevando che la stessa era stata specificamente approvata per iscritto, in conformità al secondo comma di tale articolo. Aggiungeva, peraltro, che un orientamento giurisprudenziale di merito nega la natura vessatoria di clausole di tal genere.
Infine, il giudice ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell'art. 1956 c.c. e dei principi di trasparenza, in considerazione del fatto che l'opponente rivestiva sia la qualità di fideiussore che di legale rappresentante della società garantita. Quanto alla leggibilità della clausola, il Tribunale ha evidenziato come le stesse contestazioni dell'opponente ne dimostrassero la piena comprensione, oltre alla specifica sottoscrizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.