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TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sentenza n. 1619/2023 del 12-09-2023

principi giuridici

In materia di fideiussione, le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., a condizione che il garante rivesta la qualità di consumatore, trovando tutela nelle norme del ### del ###; i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e a condizione che non vi sia stato alcun coinvolgimento nell'attività commerciale da parte del garante.

Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dal comma 3 dell'art. 117 TUB, va inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel ### ministeriale di riferimento; è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussione e Deroghe Convenzionali: Un'Analisi della Portata dell'Articolo 1957 del Codice Civile


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo presentata da alcuni soggetti, in qualità di fideiussori di una società a responsabilità limitata, nei confronti di un istituto bancario, poi sostituito da una società cessionaria del credito. Il decreto ingiuntivo intimava il pagamento di somme relative a saldi debitori di conti correnti e un mutuo chirografario. Gli opponenti contestavano, tra l'altro, la violazione degli articoli 1957 e 1956 del codice civile, nonché dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB), oltre all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, capitalizzazione degli interessi e ius variandi.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le censure sollevate dai fideiussori. In particolare, riguardo alla presunta violazione dell'articolo 1957 del codice civile, il giudice ha rilevato che i contratti di fideiussione contenevano espressamente una deroga alla disposizione in questione. Il Tribunale ha precisato che, sebbene in materia di fideiussione le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'articolo 1957 del codice civile, tale possibilità è limitata ai casi in cui il garante rivesta la qualità di consumatore, trovando tutela nelle norme del Codice del Consumo. Tuttavia, nel caso specifico, gli opponenti non avevano allegato né dimostrato di agire in qualità di consumatori, né tale circostanza emergeva dagli atti. Al contrario, è emerso che uno degli opponenti era stato socio unico e amministratore della società debitrice, mentre gli altri avevano rilasciato le fideiussioni e sottoscritto atti di rinegoziazione del debito.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione relativa all'articolo 1956 del codice civile, secondo cui la banca avrebbe tenuto un comportamento contrario alla buona fede non informando tempestivamente i fideiussori dell'inadempimento della società debitrice. Il giudice ha evidenziato che i contratti di fideiussione prevedevano espressamente che fosse onere del fideiussore tenersi informato delle condizioni patrimoniali del debitore. Inoltre, è stato accertato che gli opponenti erano a conoscenza dell'andamento dei rapporti tra la banca e la società debitrice.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione per violazione dell'articolo 117 TUB, basata sulla mancanza di sottoscrizione dell'### di credito. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, nei contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'articolo 117 TUB deve essere interpretato in senso funzionale alla protezione del correntista, sicché è sufficiente la sottoscrizione del cliente e la consegna di una copia del contratto, potendo il consenso dell'istituto di credito desumersi da comportamenti concludenti.
Il Tribunale ha altresì rilevato la genericità dei motivi di opposizione nel merito, in particolare riguardo alle contestazioni relative all'applicazione di interessi ultralegali e altri costi del credito. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, sottolineando che è onere del debitore allegare e provare l'entità usuraria degli stessi. Analogamente, sono state ritenute infondate le contestazioni relative alla capitalizzazione degli interessi e all'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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