TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sentenza n. 1187/2025 del 18-07-2025
principi giuridici
In materia di divisione ereditaria, la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.
In materia di scioglimento di comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della possibilità giuridica.
In materia di scioglimento di comunione, la sanzione della nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, L. 27/02/1985, n. 52, colpisce non solo l'identificazione catastale, ma anche il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione resa dagli intestatari circa la conformità dello stato di fatto ai dati catastali e alle planimetrie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Scioglimento di Comunione Ereditaria: Abusività Edilizia e Divisione Parziale
Una recente pronuncia del Tribunale di Siracusa ha affrontato una complessa vicenda ereditaria, focalizzandosi in particolare sulle problematiche derivanti dalla presenza di immobili abusivi all'interno del patrimonio da dividere. La controversia è nata da un'azione promossa da due sorelle, le quali chiedevano lo scioglimento della comunione ordinaria relativa a determinati titoli e fondi comuni, derivanti dall'eredità materna. I fratelli convenuti, in via riconvenzionale, si opponevano a tale divisione parziale, chiedendo invece lo scioglimento dell'intera comunione ereditaria, comprensiva di numerosi beni immobili e di crediti derivanti da una società di famiglia ormai estinta.
Nel corso del giudizio, è emerso che gran parte degli immobili oggetto di divisione presentava difformità urbanistiche e/o catastali, circostanza accertata tramite una consulenza tecnica d'ufficio. Tale accertamento ha avuto un impatto decisivo sulla decisione del Tribunale.
Il giudice ha innanzitutto qualificato la comunione relativa ai titoli e fondi come ereditaria, rigettando la domanda delle sorelle attrici volta alla divisione parziale di tali beni, in quanto non vi era accordo tra tutte le parti per procedere in tal senso. Successivamente, il Tribunale ha esaminato le domande riconvenzionali dei fratelli convenuti, volte allo scioglimento dell'intera comunione ereditaria.
Tuttavia, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, il giudice ha richiamato i principi in materia di nullità degli atti aventi ad oggetto immobili abusivi, sanciti dal Testo Unico dell'Edilizia e dalla Legge Bucalossi. In particolare, è stato evidenziato come la mancanza dei titoli abilitativi o la presenza di difformità urbanistiche impediscano la divisione degli immobili, sia in sede negoziale che giudiziale.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativamente agli immobili abusivi, per difetto di una condizione essenziale dell'azione. Ha invece accolto la domanda di divisione parziale limitatamente a quattro immobili risultati regolari sotto il profilo urbanistico e catastale, disponendo l'assegnazione degli stessi ai singoli eredi e prevedendo i necessari conguagli in denaro.
Il Tribunale ha inoltre affrontato altre questioni sollevate nel corso del giudizio, tra cui la domanda di collazione, rigettata in quanto tardiva, e la domanda di risarcimento per l'occupazione di alcuni immobili da parte di un coerede, anch'essa respinta. È stato invece accolto il credito di uno dei fratelli per anticipazioni effettuate a favore della massa ereditaria.
Infine, il giudice ha disposto la divisione dei titoli e fondi comuni in quattro quote uguali tra gli eredi e ha compensato integralmente le spese legali, in ragione della reciproca soccombenza delle parti su diverse questioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.