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TRIBUNALE DI SONDRIO

Sentenza n. 26/2021 del 03-02-2021

principi giuridici

La nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 1 e 2, c.p.c., per mancanza dell'indicazione della data dell'udienza di comparizione, per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge o per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., determina, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'inammissibilità dell'opposizione stessa e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto, non potendo la costituzione del convenuto sanare il vizio dell'atto di citazione ai fini dell'impedimento dell'insorgere della definitività del decreto ingiuntivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità dell'Atto di Citazione in Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Conseguenze sulla Definitività del Provvedimento Monitorio


La pronuncia in esame affronta le conseguenze derivanti dalla nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento alla sua idoneità a impedire la definitività del decreto stesso.
Nel caso specifico, un soggetto aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo, contestando la validità delle fideiussioni prestate e la decadenza del creditore dall'azione. La società creditrice si era costituita eccependo, tra l'altro, la nullità dell'atto di citazione in opposizione per vizi relativi all'indicazione della data di udienza e all'omissione degli avvertimenti di legge. Successivamente, una terza società era intervenuta nel giudizio, subentrando nella posizione creditoria.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, rilevando la mancanza di elementi essenziali prescritti dall'art. 163 c.p.c., con riferimento alla data di udienza e agli avvertimenti al convenuto. Tale nullità, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ha determinato l'inammissibilità dell'opposizione.
Il Giudice ha evidenziato che, sebbene si fosse instaurato un regolare contraddittorio, l'idoneità dell'atto di opposizione a interrompere il termine per la definitività del decreto ingiuntivo doveva essere valutata al momento della notifica, momento in cui l'atto era viziato. La costituzione del convenuto, pur raggiungendo lo scopo di instaurare il rapporto processuale, non ha sanato il vizio originario dell'atto di opposizione, che rimaneva inidoneo a impedire la definitività del decreto ingiuntivo.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. La decisione si fonda sul principio secondo cui solo un atto di opposizione conforme alle prescrizioni di legge è idoneo a impedire la definitività del decreto ingiuntivo, e la sanatoria dei vizi dell'atto non può pregiudicare gli effetti già prodottisi in conseguenza della sua invalidità.
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testo integrale


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