TRIBUNALE DI SONDRIO
Sentenza n. 332/2023 del 06-11-2023
principi giuridici
Nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### garante, la nullità delle clausole che riproducono quelle dello schema unilateralmente costituente l'intesa vietata non determina la nullità dell'intero contratto, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.
Grava sull'attore l'onere di dimostrare che, nel periodo di sottoscrizione della fideiussione, le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità delle Fideiussioni e Accertamento del Credito Bancario: Un Caso di Opposizione a Decreto Ingiuntivo
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società e dai suoi fideiussori contro un istituto di credito, poi sostituito da una società cessionaria del credito. Gli opponenti contestavano la validità del decreto ingiuntivo, eccependo la nullità delle fideiussioni prestate e contestando l'ammontare del credito vantato dalla banca.
In primo luogo, il Tribunale ha affrontato la questione della mancata mediazione obbligatoria, rilevando che la parte convenuta aveva adempiuto all'invito a procedere alla mediazione delegata nel termine assegnato. Il giudice ha precisato che il termine in questione non era previsto a pena di improcedibilità.
Successivamente, il Tribunale si è soffermato sull'eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata dagli opponenti. In particolare, è stata richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di fideiussioni a valle di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il giudice ha evidenziato che la nullità di singole clausole non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto, a meno che non risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riscontrato l'identità di contenuto di una clausola della fideiussione rispetto a una clausola del modello ABI censurata dalla Banca d'Italia, in quanto lesiva della normativa antitrust. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che era onere della parte attrice dimostrare che, negli anni in cui furono sottoscritte le fideiussioni, le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust. Tale prova non è stata fornita dagli opponenti.
Quanto alla prova del credito vantato, il Tribunale ha ritenuto che la produzione dell'estratto conto certificato in sede monitoria fosse idonea a fornirla. La banca aveva inoltre prodotto la copia del contratto di conto corrente, gli estratti conto dall'inizio del rapporto all'estinzione, il contratto di apertura di credito in conto corrente e il contratto di castelletto di portafoglio commerciale.
Nel merito delle pretese avanzate dalla banca, il Tribunale ha aderito alle conclusioni della ### che, sulla base di una specifica ipotesi di ricalcolo, ha accertato che la banca aveva avanzato una pretesa superiore al dovuto.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato gli opponenti al pagamento del dovuto accertato in corso di causa, previa detrazione dell'importo indebitamente richiesto dalla banca. Le spese di lite sono state compensate in virtù della parziale soccombenza reciproca delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.