blog dirittopratico

3.862.042
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI SONDRIO

Sentenza n. 332/2023 del 06-11-2023

principi giuridici

Nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### garante, la nullità delle clausole che riproducono quelle dello schema unilateralmente costituente l'intesa vietata non determina la nullità dell'intero contratto, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.

Grava sull'attore l'onere di dimostrare che, nel periodo di sottoscrizione della fideiussione, le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità delle Fideiussioni e Accertamento del Credito Bancario: Un Caso di Opposizione a Decreto Ingiuntivo


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da una società e dai suoi fideiussori contro un istituto di credito, poi sostituito da una società cessionaria del credito. Gli opponenti contestavano la validità del decreto ingiuntivo, eccependo la nullità delle fideiussioni prestate e contestando l'ammontare del credito vantato dalla banca.
In primo luogo, il Tribunale ha affrontato la questione della mancata mediazione obbligatoria, rilevando che la parte convenuta aveva adempiuto all'invito a procedere alla mediazione delegata nel termine assegnato. Il giudice ha precisato che il termine in questione non era previsto a pena di improcedibilità.
Successivamente, il Tribunale si è soffermato sull'eccezione di nullità delle fideiussioni, sollevata dagli opponenti. In particolare, è stata richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di fideiussioni a valle di intese restrittive della concorrenza dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il giudice ha evidenziato che la nullità di singole clausole non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto, a meno che non risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riscontrato l'identità di contenuto di una clausola della fideiussione rispetto a una clausola del modello ABI censurata dalla Banca d'Italia, in quanto lesiva della normativa antitrust. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che era onere della parte attrice dimostrare che, negli anni in cui furono sottoscritte le fideiussioni, le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust. Tale prova non è stata fornita dagli opponenti.
Quanto alla prova del credito vantato, il Tribunale ha ritenuto che la produzione dell'estratto conto certificato in sede monitoria fosse idonea a fornirla. La banca aveva inoltre prodotto la copia del contratto di conto corrente, gli estratti conto dall'inizio del rapporto all'estinzione, il contratto di apertura di credito in conto corrente e il contratto di castelletto di portafoglio commerciale.
Nel merito delle pretese avanzate dalla banca, il Tribunale ha aderito alle conclusioni della ### che, sulla base di una specifica ipotesi di ricalcolo, ha accertato che la banca aveva avanzato una pretesa superiore al dovuto.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato gli opponenti al pagamento del dovuto accertato in corso di causa, previa detrazione dell'importo indebitamente richiesto dalla banca. Le spese di lite sono state compensate in virtù della parziale soccombenza reciproca delle parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25253 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 9 maggio 2026 (IUG:O8-7D9A41) - 1217 utenti online