TRIBUNALE DI SPOLETO
Sentenza n. 236/2021 del 10-04-2021
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale, il debitore opponente, che contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ha l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato, nonché gli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese, che non indichi espressamente la percentuale delle spese forfettarie rimborsabili o non si pronunci sulla loro debenza, costituisce titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.
In caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'estinzione del credito per compensazione può essere fatta valere solo se fondata su un credito sorto successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale posto a base dell'esecuzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Limiti alla Contestazione del Credito Azionato e Onere Probatorio
La pronuncia in commento affronta un caso di opposizione a precetto, disciplinata dall'articolo 615 del codice di procedura civile, sollevata avverso un'esecuzione forzata minacciata sulla base di una sentenza precedentemente emessa. La vicenda trae origine da un'intimazione di pagamento di una somma consistente, derivante da una precedente pronuncia giudiziale che aveva rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo.
L'opponente contestava, in sintesi, l'erroneità dei conteggi relativi ad accessori e spese indicati nell'atto di precetto, nonché l'esistenza di un controcredito derivante da presunti lavori non eseguiti e vizi riconosciuti dalla creditrice. Quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo la correttezza dei conteggi (salvo che per un importo minore) e l'inammissibilità/infondatezza della domanda riconvenzionale, in quanto basata su fatti anteriori alla sentenza posta a fondamento del precetto.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha richiamato i principi generali in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione a precetto. Ha ribadito che tale giudizio configura un vero e proprio accertamento negativo del credito, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto generiche le contestazioni relative all'erroneità dei conteggi, salvo che per un importo minore relativo alle spese della fase monitoria, accogliendo parzialmente l'opposizione su questo punto. Quanto all'eccepito controcredito, il Tribunale ha evidenziato come, in caso di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito debbano essere successivi alla formazione del titolo stesso. Poiché il controcredito allegato dall'opponente si basava su una scrittura privata risalente a una data anteriore alla sentenza posta a fondamento del precetto, il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, precludendone la deducibilità nella successiva opposizione a precetto.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, riducendo l'importo precettato in ragione dell'erronea indicazione delle spese della fase monitoria, ma ha rigettato per il resto l'opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata per l'importo così rideterminato. È stata rigettata, infine, la domanda di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non sussisteva una soccombenza integrale e non era stata fornita la prova di un danno concreto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.